Il Tirreno

Grosseto

San Lorenzo Servizi «Niente processo, non ci sono elementi»

GROSSETO. «Si ritiene che non vi siano i presupposti per rinviare a giudizio gli imputati, poiché l’ipotesi accusatoria poggia su circostanze di fatto che non trovano conferma nelle risultanze degli...

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GROSSETO. «Si ritiene che non vi siano i presupposti per rinviare a giudizio gli imputati, poiché l’ipotesi accusatoria poggia su circostanze di fatto che non trovano conferma nelle risultanze degli atti di indagine. Né d’altra parte l’istruttoria dibattimentale potrebbe in qualche modo colmare tali lacune, tenuto conto dell’esito negativo delle indagini che sono state specificamente effettuate dopo la pronuncia del giudice del riesame, proprio sugli aspetti critici in quella sede evidenziati».

È la conclusione delle motivazioni, adesso depositate, con le quali il giudice dell’udienza preliminare Sergio Compagnucci ha respinto la richiesta di processo nei confronti dei responsabili della partecipata San Lorenzo Servizi srl (dal 2013 in Sistema srl), Romeo Banci (direttore generale), Giovanni Casciani (direttore tecnico) e Gianluca Picchi (direttore amministrativo), per l’ipotesi di peculato in relazione alla monetizzazione di ferie non godute (fatti del periodo 2011-2013). «Il fatto non sussiste». Secondo il giudice, l’inchiesta si sarebbe dovuta fermare già all’epoca del giudizio di riesame, dopo il sequestro preventivo di somme e beni degli indagati, provvedimento poi annullato dal collegio. Perché tutte le anomalie evidenziate dagli investigatori e recepite dal pm e dal gip (numero spropositato di dirigenti per un costo di 550. 000 euro, trasformazione di consulenze esterne in part-time, l’affresco a Sterpeto raffigurante Sant’Anna con il volto della moglie di Banci) non solo non avrebbero avuto la connotazione del peculato ma eventualmente della truffa aggravata ma anche perché non avevano profili penali certi. E nemmeno le ulteriori indagini chieste dal pm alla guardia di finanza sulle ferie godute, sulle presenze al lavoro e quant’altro sono riusciti, secondo il gup, a superare lo scoglio della contestabilità del reato. Anzi, poiché gli indagati non avevano la disponibilità materiale delle somme indicate come illecite, il giudice si chiede come mai siano rimasti esclusi dalle contestazioni i componenti del consiglio di amministrazione che avevano dato l’input ai mandati di pagamento. Comunque, secondo il dottor Compagnucci non vi è evidenza che le «somme per arretrati» non fossero dovute; e, a proposito del divieto di monetizzazione delle ferie, il gup ritiene che «il pagamento di indennità per ferie non godute non possa integrare una condotta penalmente rilevante a carico del soggetto che la percepisce», perché la norma di riferimento è a tutela del lavoratore (ed è impossibile ipotizzare un reato a carico di quest’ultimo). Occorreva poi fare una distinzione tra ferie legali e ferie contrattuali, le prime (4 settimane all’anno, cioè 20 giorni) soggette al divieto di monetizzazione, le seconde (35 giorni) oggetto di eventuale contrattazione. «Ciò vuol dire che la società datrice di lavoro poteva concordare con l’avente diritto il pagamento dell’indennità sostitutiva per quindici giorni all’anno senza commettere alcuna violazione di legge». Non sussiste, infine, nemmeno l’ipotesi di pagamenti di indennità per ferie invece godute effettivamente.

Le indagini erano partite dopo un esposto anonimo, inviato ai carabinieri e alla Procura della Corte dei conti. In udienza avevano chiesto il proscioglimento perché il fatto non sussiste i difensori Dario Guidi, Riccardo Lottini, Alessandro Antichi e Alberto Bancalà. (p.s.)



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