Il dolore
marina di punta ala e tar
«Il Comune ha solo applicato le norme per stabilire i canoni»
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. Sulla questione dei canoni demaniali e le precisazioni del Tar della Toscana sul ricorso della Marina di Punta Ala, questione di cui abbiamo parlato in un articolo...
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CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. Sulla questione dei canoni demaniali e le precisazioni del Tar della Toscana sul ricorso della Marina di Punta Ala, questione di cui abbiamo parlato in un articolo pubblicato nell’edizione di ieri, il sindaco di Castiglione della Pescaia Giancarlo Farnetani vuole fare alcune precisazioni: «In relazione a specifiche disposizione della Regione Toscana, che svolgono un ruolo di gestione amministrativa di tutti i complessi demaniali ivi compreso il calcolo dei canoni in relazione a disposizioni impartite dallo Stato, il Comune di Castiglione della Pescaia, nella vicenda del ricorso della Marina di Punta Ala, ha applicato le norme contenute nella finanziaria del 2007, determinando quindi il nuovo importo del canone demaniale».
Farnetani sottolinea: «Mi preme chiarire che il Comune non “deve riscuotere” tale importo, come erroneamente è stato fatto riferimento nell’articolo, perché l’importo è interamente incamerato dallo Stato. Inoltre la citata ordinanza del Tar nel prendere atto della sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 2017 sulla costituzionalità della normativa che ha determinato il calcolo del canone demaniale, non annulla il provvedimento del Comune ripristinando i canoni antecedenti, ma ha emanato un’ordinanza “interlocutoria”. Con l’ordinanza del 19 ottobre 2017, il Tar Toscana ordina al Comune di depositare presso la segreteria della sezione una relazione con il calcolo del canone concessorio riferito alla varie annualità, in contestazione secondo le indicazioni richiamate nella sentenza costituzionale. In sostanza, applicando i canoni tabellari così come aumentati in base alla legge 296 del 2006 non già alla consistenza dei beni come risultante nell’annualità del calcolo del canone medesimo, bensì applicando i suddetti canoni tabellari alla consistenza dei beni demaniali riferiti al momento del rilascio della concessione e di avvio del rapporto concessorio con la Marina di Punta Ala spa».
La vicenda non è comunque terminata. Il sindaco spiega che «il Tar ha fissato per il 27 febbraio 2018 una nuova udienza per la prosecuzione del giudizio. Dunque il Comune non ha impropriamente aumentato il canone demaniale marittimo perché doveva riscuoterlo, ma ha applicato la norma allora in essere per la determinazione del canone che viene incassato dallo Stato».
Farnetani sottolinea: «Mi preme chiarire che il Comune non “deve riscuotere” tale importo, come erroneamente è stato fatto riferimento nell’articolo, perché l’importo è interamente incamerato dallo Stato. Inoltre la citata ordinanza del Tar nel prendere atto della sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 2017 sulla costituzionalità della normativa che ha determinato il calcolo del canone demaniale, non annulla il provvedimento del Comune ripristinando i canoni antecedenti, ma ha emanato un’ordinanza “interlocutoria”. Con l’ordinanza del 19 ottobre 2017, il Tar Toscana ordina al Comune di depositare presso la segreteria della sezione una relazione con il calcolo del canone concessorio riferito alla varie annualità, in contestazione secondo le indicazioni richiamate nella sentenza costituzionale. In sostanza, applicando i canoni tabellari così come aumentati in base alla legge 296 del 2006 non già alla consistenza dei beni come risultante nell’annualità del calcolo del canone medesimo, bensì applicando i suddetti canoni tabellari alla consistenza dei beni demaniali riferiti al momento del rilascio della concessione e di avvio del rapporto concessorio con la Marina di Punta Ala spa».
La vicenda non è comunque terminata. Il sindaco spiega che «il Tar ha fissato per il 27 febbraio 2018 una nuova udienza per la prosecuzione del giudizio. Dunque il Comune non ha impropriamente aumentato il canone demaniale marittimo perché doveva riscuoterlo, ma ha applicato la norma allora in essere per la determinazione del canone che viene incassato dallo Stato».
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