Il Tirreno

Grosseto

Afrodite K, ricorso respinto «I regimi non sono parificabili»

di Pierluigi Sposato
Afrodite K, ricorso respinto «I regimi non sono parificabili»

L’imprenditrice Daniela Fregosi chiedeva l’equiparazione assistenziale e previdenziale con il pubblico Respinta anche la questione di illegittimità costituzionale, non c’è stato indebito arricchimento di Inps 

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GROSSETO. Il Tribunale di Grosseto ha respinto il ricorso di Daniela Fregosi (alias Afrodite K), l’imprenditrice maremmana gravemente ammalata che chiede la parificazione di trattamento dal punto di vista assistenziale e previdenziale con i dipendenti pubblici. Il giudice Giuseppe Grosso ha ritenuto infondato il ricorso, sotto tutti i punti di vista, e ha dato sostanzialmente ragione all’Inps, che si era opposto al ricorso affidandosi all’avvocato Katya Napoletano.

Non c’è illegittimità costituzionale e le differenze tra privato e pubblico sono rilevanti, è la sintesi della sentenza, contro la quale Frediani – assistita dall’avvocato Lara Aranzulla – presenterà verosimilmente appello. L’imprenditrice aveva tra l’altro ricordato che nel 2013 non aveva potuto lavorare a lungo a causa della malattia che l’aveva costretta anche a ingenti spese e che aveva ricevuto dall’Inps un’indennità di malattia pari a soli 61 giorni (1.459 euro lordi); e nonostante ciò, Inps le aveva chiesto il versamento dei contributi previdenziali omessi.

Frediani non può nemmeno invocare la mancanza di ricezione dell’avviso bonario per la riscossione da parte di Inps, secondo il giudice, perché questo è facoltativo e non obbligatorio. E non ci sono implicazioni costituzionali di disparità. Non è neanche ravvisabile un ipotetico arricchimento indebito da parte di Inps per i contributi ricevuti, né è possibile configurare un danno patrimoniale o morale, finalizzato al rimborso delle spese medico sanitarie sostenute dall’imprenditrice.

Fregosi è iscritta alla gestione separata, diversa dall’assicurazione generale obbligatoria (Ago) per invalidità, vecchiaia e superstiti per gli autonomi: nemmeno in questo caso, nota Grosso, esistono profili tali da rendere incostituzionali i provvedimenti. «Se è vero, infatti, che per effetto dell'articolo 1, comma 788 della legge 296 del 2006 l'indennità per malattia può essere concessa solo per un massimo di 61 giorni all'anno a fronte del massimo di 180 giorni previsto per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, è altrettanto vero che si tratta di categorie di lavoratori in situazioni tutt'altro che simili. Si pensi al peso della previdenza che è differente (ben maggiore in ambito Ago), alla circostanza che in caso di superamento del periodo massimo di comporto il lavoratore subordinato può essere licenziato», scrive il giudice.

Tra l’altro nell’Ago il rapporto è a tre (Inps, dipendente e datore di lavoro), nella gestione separata a due (Inps e lavoratore) e questo e altre argomentazioni rendono comunque impossibile l’equiparazione tra i due regimi.



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