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dipendente reintegrato 

Il giudice del lavoro: «È nullo il licenziamento per telefono»

Il giudice del lavoro: «È nullo il licenziamento per telefono»

GROSSETO. Comunicare un licenziamento per telefono non si può: quello che si era instaurato era un rapporto di lavoro subordinato, per due mesi, e l’azienda avrebbe dovuto adottare i requisiti di...

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GROSSETO. Comunicare un licenziamento per telefono non si può: quello che si era instaurato era un rapporto di lavoro subordinato, per due mesi, e l’azienda avrebbe dovuto adottare i requisiti di forma previsti dalla legge.

Così il giudice Giuseppe Grosso ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato a Daniele Martellini e ha condannato Sinergy srl (punto vendita Chateau d’Ax di via Senese) a reintegrarlo nel posto di lavoro, con mansioni riconducibili al medesimo livello di inquadramento; a pagare 2.718 euro per lavoro ordinario, malattia, festività, Tfr, 13ª e 14ª, ferie, permessi non goduti e rivalutazioni; a pagare al dipendente le retribuzioni dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione; a versare i contributi assistenziali e previdenziali; a pagare le spese di lite per 4.800 euro.

Il giudice del lavoro ricostruisce la vicenda e il periodo di lavoro, nei mesi di luglio e agosto 2013, avendo accertato che gli stipendi di quei due mesi non erano stati pagati e che il rapporto di lavoro non era stato formalizzato. Lo hanno anche confermato i testimoni, una delle quali (una dipendente) ha precisato di aver sentito più volte Martellini chiedere ai responsabili della ditta la formalizzazione; la stessa dipendente ha anche confermato il licenziamento orali intimato dal capoarea, come riferito da una collega che aveva assistito al colloquio. Un altro teste, un cliente, ha confermato che Martellini era al lavoro e che anzi gli aveva redatto un preventivo, esibito in aula.

Non ci sono poi termini di tempo per far impugnare il licenziamento: «La Cassazione sul punto ha infatti più volte ribadito il principio per cui in tema di licenziamento intimato oralmente, lo stesso deve ritenersi giuridicamente inesistente e, come tale, da un lato, non richiede un’impugnazione nel termine di decadenza», osserva il giudice. Il datore di lavoro, che non ha risposto alla convocazione in aula, potrà comunque presentare ricorso contro l’ordinanza. (p.s.)

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