Sicurezza
Bellini-Hofer, il caso giudiziario è prescritto
Semproniano: la Cassazione chiude il fascicolo sulla corruzione per il resort sui terreni dell’ex sindaco
SEMPRONIANO. Non ci può essere assoluzione - anzi, gli elementi confermano la responsabilità degli imputati - per il caso Hofer-Bellini, cioè le condanne emesse in primo e secondo grado per corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio connessa alla realizzazione di un insediamento turistico nella zona di Semproniano, per iniziativa dell’imprenditore altoatesino Giuseppe Hofer (società Elite immobiliare srl) che aveva trovato appoggio nell’ex sindaco di Semproniano, Gianni Bellini, proprietario di terreni riguardanti l’insediamento. Lo ha stabilito la sesta sezione penale della Corte di Cassazione, che ha ritenuto «non inammissibili» i ricorsi («non manifestamente infondata l’eccezione attinente alla corretta configurazione giuridica del reato») ma ha finito per annullare la sentenza della Corte di appello di Firenze (2 anni di condanna per ciascuno) perché il reato è estinto per prescrizione (marzo 2015).
Non ci sarà una nuova trattazione in appello, perché la sentenza non prevede rinvio. Corretta, secondo i giudici della sezione presieduta da Anna Petruzzellis, la qualificazione dell’illecito operata dalla Corte di appello, che aveva rivisto la corruzione per un atto di ufficio secondo la quale il Tribunale di Grosseto aveva emesso la prima sentenza. Nel ricorso in Cassazione, l’avvocato Giuseppe Ignazio Nicosia aveva sostenuto la mancanza di oggettività nell’individuazione del valore del bene e del suo prezzo, tale da non consentire di individuare in quest’ultimo l’oggetto della corruzione. Trascurato, sempre secondo la difesa, il fatto che gli atti amministrativi erano stati approvati all’unanimità e che non fosse emersa attività di pressione dell’ex sindaco sulle deliberazioni. Identiche le motivazioni portate dal difensore di Hofer, l’avvocato Tommaso Rotella.
Ma la Cassazione osserva che «l’atto contrario è chiaramente individuato nella partecipazione di Bellini a tutte le deliberazioni, eccetto la prima». E le votazioni cui il sindaco aveva partecipato erano «avvenute in chiaro conflitto di interessi, poiché le decisioni incidevano sulla funzione servente del fondo di sua proprietà, rispetto a quello interessato all’insediamento turistico». Non è risolutiva, inoltre, nemmeno la «pretesa incertezza nell'individuazione del bene».
E comunque l’approvazione del nuovo strumento aveva accresciuto il valore economico del bene di Bellini. Il fatto che non ci fosse stata alcuna opposizione all’iter e che le decisioni fossero coincidenti con gli interessi della collettività di Semproniano «non è idoneo a rendere l'esercizio della discrezionalità atto dovuto». E dunque è corretto l’inquadramento di atto contrario. Ci fu anche un ingiusto vantaggio, conclude la Cassazione: il valore del bene è in stretto legame con «l’emissione del provvedimento amministrativo alla cui formazione ha contribuito la volontà dell'interessato».
Pierluigi Sposato
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