Il Tirreno

Grosseto

Asl condannata a risarcire una paziente

di Pierluigi Sposato

Utero asportato, ha perso la capacità di procreare: l’azienda non aveva comunicato alcune complicazioni ginecologiche

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FIRENZE. L’Asl è stata condannata dalla Corte di appello di Firenze a versare quasi 415.000 euro a una donna (e al suo compagno) che aveva perso la capacità di procreare a causa di un’omissione nella comunicazione dell’esito di un esame.

La seconda sezione civile - presidente Maurizio Barbarisi - ha accertato il nesso di causalità tra «l’omesso o inesatto adempimento» e il pregiudizio alla salute lamentato, ribaltando la sentenza di primo grado che invece non aveva riconosciuto responsabilità per la Asl.

Una sentenza risalente al 2013 che riguardava un caso iniziato nel febbraio 2002. La donna, assistita dall’avvocato Michele Mensi, era andata all’ospedale di Orbetello per sottoporsi a un pap test: all’epoca aveva 28 anni. All’esito era stata consigliata una colposcopia, eseguita nell’aprile successiva. Nel febbraio 2003 la donna si era nuovamente sottoposta a pap test e per telefono la ginecologa dell’ospedale le aveva comunicato l’esito favorevole, senza però avvertirla di ritirare il referto nel quale risultava consigliata la colposcopia. Nel marzo 2004, nuovo pap test: la stessa ginecologa aveva ravvisato qualcosa di sospetto e aveva prescritto una colposcopia con biopsia. Il referto parlava di una neoplasia del collo dell’utero. Era seguito un intervento d’urgenza di isterectomia (asportazione dell’utero), cui era seguita la privazione delle capacità “gestandi e coeundi”, con conseguenze parificate alla menopausa all’età di soli 28 anni.

Nel 2013 la prima sentenza: il giudice aveva respinto la richiesta della donna e del suo convivente, accogliendo le tesi della Asl, assistita dall’avvocato Luciano Giorgi, per difetto della prova del contenuto della telefonata del 2003 che avrebbe ritardato l’attività dell’accertamento e la cura della neoplasia. La donna aveva presentato ricorso, sostenendo che le motivazioni sarebbero state semplicistiche. I giudici di appello hanno concordato sulla superficialità dell’approccio del primo giudice. La Asl avrebbe dovuto dimostrare di aver osservato tutti gli obblighi e avrebbe dovuto indurre la donna a compiere tutti gli adempimenti, primo fra tutti il ritiro del referto in cui si consigliava la nuova colposcopia. In base a quanto riferito dal consulente medico legale nominato dai giudici, la dottoressa avrebbe dovuto preparare direttamente la prescrizione della colposcopia e avrebbe dovuto suggerire l’esecuzione della biopsia. «L’effettuazione delle descritte condotte richieste al medico non risulta provata né documentalmente né per prova orale».

Tutto ciò ha comportato, secondo la Corte di appello, «la perdita di un anno nella scoperta e nella cura dell’affezione tumorale»: nel 2003 la formazione cancerosa era allo stadio iniziale e un intervento «avrebbe potuto preservare l’utero ed evitare le conseguenze dell'intervento radicale successivo, comportanti la preclusione ad attività sessuale e procreativa». È vero comunque che c’è stata una negligenza nel comportamento della paziente, che non aveva ritirato il referto del pap test del 2003: se l’avesse fatto, non avrebbe ritenuto di essere a posto (come credeva) e non sarebbe tornata dalla ginecologa un anno dopo senza aver fatto nulla nel frattempo. Secondo i giudici fiorentini è un concorso «di rilievo minore» rispetto al comportamento del personale Asl ma comunque «non minimo» e dunque stimato nel 25%, con riduzione nel conto complessivo. Irrilevante, perché non se ne conosce il motivo, il fatto che la donna - già madre di un figlio - pochi anni prima si fosse sottoposta ad aborto terapeutico dopo essere rimasta incinta nell’attuale compagno.

Alla donna sono stati riconosciuti 315.450 euro e al compagno (convivente da dieci anni prima dei fatti) 92.042 euro per il danno da sofferenza morale e quello relazionale diretto «riguardante la sfera della libertà sessuale e della possibilità preclusa di avere una discendenza dalla compagna». La Asl dovrà pagare anche 14.550 euro di spese di lite, il 75% del totale.

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