Gioco
«Niente confisca: c’è la forma ma non la sostanza»
FOLLONICA. Confisca delle foresterie dell’ippodromo anche in caso di prescrizione oppure no? La giurisprudenza è divisa, anzi c’è contrasto tra quella comunitaria (Corte europea dei diritti dell’uomo)...
FOLLONICA. Confisca delle foresterie dell’ippodromo anche in caso di prescrizione oppure no? La giurisprudenza è divisa, anzi c’è contrasto tra quella comunitaria (Corte europea dei diritti dell’uomo) e quella italiana. La Corte costituzionale ha argomentato che debba occorrere un pronunciamento che abbia sostanza e non solo forma; in altre parole, che ci sia un accertamento di colpevolezza di responsabilità e, in questo caso, occorre che la lottizzazione abusiva sia riconosciuta sia oggettivamente che soggettivamente prima che possa scattare la confisca obbligatoria.
Il Tribunale di Grosseto, com’è noto, non ha disposto la confisca degli alloggi. Perché il reato di lottizzazione abusiva è stato definito prescritto: il termine massimo è stato indicato nel 9 febbraio 2015. Il collegio è giunto a conclusioni diverse da quella del pm (che aveva sostenuto la decorrenza a partire dal 22 luglio 2011, epoca del sequestro preventivo) perché ha inquadrato il caso come «lottizzazione negoziale - si legge ancora nelle motivazioni - dove l’edificazione delle foresterie era ed è legittima sulla base degli atti amministrativi rilasciati dal Comune». Il problema è invece la vendita degli immobili a chi non aveva collegamento con l’attività ippica e con l’escamotage dell’iscrizione temporanea al Club House; il nucleo è la stipula di «atti negoziali elusivi del vincolo pertinenziale delle foresterie». E poiché l’ultimo contratto preliminare è del 9 febbraio 2010, da quel momento l’attività illecita contestata è cessata e quella stessa data deve essere presa per iniziare a contare i cinque anni indicati dalla legge prima dell’arrivo della prescrizione. Il processo si era aperto il 19 novembre 2014; i primi testimoni erano stati ascoltati all’udienza del 15 aprile 2015 dopo che in quella intermedia erano state affrontate e superate le questioni preliminari sollevate dalla difese. Il dispositivo era stato letto all’udienza del 19 ottobre scorso. Poi i novanta giorni per il deposito in cancelleria delle motivazioni, leggermente anticipati.
(p.s.)
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