Il Tirreno

Grosseto

«Chiara la volontà di eludere i vincoli»

di Pierluigi Sposato
«Chiara la volontà di eludere i vincoli»

Foresterie, le motivazioni della sentenza puntano il dito contro le amministrazioni che avevano «orchestrato» l’operazione

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FOLLONICA. La parola chiave della sentenza è «elusione». L’aggiramento, cioè del vincolo di destinazione dei 167 alloggi dell’ippodromo dei Pini di Follonica. Un’elusione sostanziale iniziata tra la delibera 36 e quelle 131 e 58 (tutte del 2000) e proseguita quando era stata ammessa l’inclusione «dei soci non meglio precisati del Club House, chiaro indizio della volontà di eludere il vincolo di destinazione per favorire un’ampia commercializzazione, perfezionatasi poi con la stipula della convenzione Comune-Follonica Corse Cavalli», fino al 2010.

Non sono parole tenere quelle che il collegio del Tribunale (Marco Mezzaluna presidente ed estensore, Andrea Stramenga e Beatrice Bechi) ha riservato alle amministrazioni comunali di Follonica che si sono occupate del caso ippodromo e che sono finite sotto processo insieme ai responsabili di Consorzio Etruria, a chi aveva venduto gli alloggi e a chi li aveva comprati. Un processo chiuso senza condanne: assoluzione per l’abuso d’ufficio, prescrizione per la lottizzazione abusiva, nessuna confisca.

Il collegio, nelle motivazioni adesso depositate, concorda con il sostituto procuratore Salvatore Ferraro (che aveva chiesto le 59 condanne) nella sussistenza delle violazioni di legge. Perché è innegabile che la Follonica Corse e Cerretelle Follonica srl avessero beneficiato dell’immissione libera sul mercato delle foresterie, a causa di «un meccanismo elusivo, già predisposto in passato attraverso i vari passaggi amministrativi, certamente addebitabili alle precedenti amministrazioni comunali», proseguendo «nella condotta illecita», cioè la vendita degli appartamenti e il risparmio sugli oneri di urbanizzazione per un totale di 836mila euro.

Ma il collegio ha dubbi sull’elemento psicologico del reato, cioè il dolo specifico dell’abuso d’ufficio. L’accusa ha valorizzato l’esistenza del dolo intenzionale a carico della giunta che aveva adottato la delibera 79 del 2010, si legge ancora nella sentenza, e con questa «le chiare finalità elusive di chi ha orchestrato l’intera operazione, evidenzianti la precisa volontà dell’amministrazione comunale di alleviare l’esposizione finanziaria sostenuta da Fcc per aggiudicarsi l’appalto». Però, secondo il collegio se questo argomento (derivato dall’archiviazione del gip del 2008) «ha un indubbio spessore con riferimento agli amministratori pubblici che quell’operazione idearono e portarono avanti, diventa fragile ove applicata all’ultimo anello della catena, ovvero quegli amministratori che si sono trovati nel 2010 a dover prendere la decisione di far proseguire o meno l’intervento, esponendo anche il Comune a pesanti conseguenze finanziarie. La realizzazione dell’intervento era perfettamente lecita e anzi fortemente voluta dall’amministrazione per trarne un beneficio psicologico per il territorio».

I contrasti politici evidenziati dal pm non sono sufficienti secondo il collegio per affermare la volontà dell’ultima giunta di favorire la concessionaria. Furono contrasti politici e basta, anche interni alla maggioranza, ma non tali da animati da fini illeciti. E non c’è prova certa che l’ultima giunta avesse deciso di disattendere le indicazioni del giudice contenute nel decreto di archiviazione. Né che così facendo avessero voluto favorire Fcc: potrebbero aver ritenuto «più conveniente non discostarsi» dalla linea delle precedenti amministrazioni «tenuto conto delle pesanti conseguenze finanziarie per il Comune».. Nell’incertezza sui reali fini perseguiti dalla giunta Baldi, il Tribunale ha scelto l’assoluzione.

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