Il Tirreno

Grosseto

«Autisti, reperibilità oltre i limiti mensili» Condanna per la Asl

di Pierluigi Sposato
«Autisti, reperibilità oltre i limiti mensili» Condanna per la Asl

Il giudice del lavoro ha riconosciuto una parte delle ragioni prospettate da tre addetti alle ambulanze di Scansano

3 MINUTI DI LETTURA





GROSSETO. L’azienda sanitaria è stata condannata dal giudice del lavoro a versare poco meno di 40.000 euro a tre autisti in servizio alla postazione di emergenza territoriale di Scansano, che rivendicavano il riconoscimento di indennità e retribuzioni straordinarie in relazione all’attività svolta per alcuni anni.

Il giudice Giuseppe Grosso ha accolto solo alcune delle richieste avanzate da Renzo Ciolfi, Ugo Bassanelli e Alessandro Ceccarelli, tutti assistiti dall’avvocato Monica Tocci, cui sono andati rispettivamente 15.000, 12.500 e 10.000 euro. Le richieste erano per somme superiori ai centomila euro ciascuno. La questione era comparsa su queste pagine già nel 2011, quando gli autisti avevano lamentato la difficoltà nello svolgere 12 ore di servizio di pronta reperibilità dopo averne svolte 12 di lavoro ordinario. Nella causa, hanno chiesto il riconoscimento dell’attività prestata nella pronta disponibilità come attività di lavoro a ogni effetto, con attribuzione dello straordinario. La Asl si è opposta, negando la sostenibilità dall’equiparazione.

E di questo parere è stato anche il giudice, che si è ancorato alla Cassazione. Il dottor Grosso ha poi aggiunto che la presenza nella struttura era una scelta e non un’imposizione. «Il datore di lavoro - scrive nella sentenza - non ha preteso un obbligo di presenza sul posto in un tempo necessariamente inferiore ai 30’, ma nel minore tempo possibile (non superiore a 30’): il lavoratore che avesse assicurato la presenza entro 30’ avrebbe assolto al proprio impegno. Ovviamente, in via generale, è il dipendente che deve adeguare le proprie scelte in tema di alloggio sulla scorta degli impegni assunti». Sarà poi l’azienda a dover «rispondere di eventuali carenze del servizio offerto nei confronti della collettività (e di eventuali istanze risarcitorie connesse per interventi dei presidi di soccorso non tempestivi o non in linea con i target fissati), null’altro potendo pretendere dal proprio dipendente. Che poi nei fatti il servizio vedesse la presenza dei lavoratori in sede non è circostanza dirimente rispetto alla questione di diritto che sta a monte».

Il giudice ha riconosciuto invece ai tre autisti un risarcimento «per il diffuso superamento del limite dei sei turni mensili» ed è del parere che «il disagio sofferto dalla previsione eccessiva di turni di reperibilità abbia assunto dimensioni tali «da incidere sul piano psicofisico del lavoratore il quale non possa godere appieno del proprio tempo libero, essendo obbligato a garantire la reperibilità e sia quindi, di fatto, limitato nei propri spostamenti»

Il danno c’è ed è ricavabile dalla «durata complessiva della assegnazione a turni di reperibilità oltre il limite contrattuale, l’entità di tale assegnazione nel corso di ogni mese ed, infine, la specificità dell’attività svolta dagli stessi alla guida di mezzi di soccorso; impegno che richiede una certa lucidità scarsamente conciliabile con compressioni tanto evidenti delle proprie abitudini di vita». I tre autisti presenteranno appello.

Non lasciare decidere l'algoritmo:

scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google

Cronaca flash

Gioco

Superenalotto, i numeri vincenti di oggi – Jackpot da 41,9 milioni di euro

di Redazione web