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«San Lorenzo, evidente carenza di prove»
GROSSETO. «Rimane in punto di fatto una evidente carenza probatoria, a parere di questo collegio, che non consente di ritenere in alcun modo congrui gli elementi di fatto raccolti dagli inquirenti...
GROSSETO. «Rimane in punto di fatto una evidente carenza probatoria, a parere di questo collegio, che non consente di ritenere in alcun modo congrui gli elementi di fatto raccolti dagli inquirenti rispetto all’ipotesi di reato formulata».
È uno dei passaggi chiave delle motivazioni adesso depositate delle due ordinanze - identiche - con il quale il Tribunale di Grosseto ha accolto la richiesta di dissequestro avanzata da tre dirigenti della San Lorenzo servizi srl, Romeo Banci, direttore generale, Giovanni Casciani, direttore tecnico, e Gianluca Picchi, direttore amministrativo. Nel luglio scorso erano stati sottoposti al sequestro per equivalente di quasi 200.000 euro, nell’ipotesi di peculato in relazione all’indennità monetaria di ferie ritenute non godute.
Innanzi tutto i giudici (Giovannio Puliatti presidente, Marco Mezzaluna relatore, Gian Marco De Vincenzi) sottolineano che la guardia di finanza «non aveva a disposizione tutta la documentazione necessaria per poter accertare l’effettiva presenza o meno dei lavoratori in servizio e, quindi, stabilire se le ferie fossero state o meno godute effettivamente», come del resto dichiarato dalla stessa polizia giudiziaria. «Non è possibile ipotizzare l’illiceità delle voci inserite nelle buste paga solo perché ritenute generiche e poco trasparenti. Forse sarebbe stato opportuno far precedere ogni iniziativa cautelare da una perizia contabile-amministrativa che facesse chiarezza sulla materia», aggiunge il collegio, che ha accolto i ricorsi formulati dagli avvocati Alessandro Antichi, Riccardo Lottini, Dario Guidi, Simone Falconi e Alberto Bancalà.
Ricordato che il gip aveva qualificato il reato più nella truffa aggravata che nel peculato (per un artificio contab ile che avrebbe indotto in errore la società, determinando l’erogazione di somme non dovute), i giudici sottolineano che il divieto di monetizzazione delle ferie «non si applica alla San Lorenzo», società in house con il Comune di Grosseto e non inserita nella tipologia dell’elenco di legge; e comunque quel divieto non è assoluto, perché «drasticamente ridimensionato dalla Corte Costituzionale». Facendo la differenza tra ferie legali e ferie contrattuali, il risultato è 15 «e questo periodo ben può essere monetizzato dal datore di lavoro, ove le ferie non siano state fruite per motivi di servizio».
E comunque regola generale vuole che debba essere «la pubblica accusa a dimostrare che quell’indennità sostititutiva è stata erogata perché la busta paga è stata gonfiata; e tale prova non può consistere nella poca leggibilità delle buste paga e nella parziale acquisizione della documentazione amministrativa, perché ciò comporta una evidente e inammissibile torsione dei principi generali in tema di onere della prova, di fatto ponendo a carico dell’indagato colpito da un provvedimento cautelare la prova positiva di aver effettivamente lavorato nei giorni in questione». (p.s.)
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