Toscana
Falsa dichiarazione, assolto Felicioni
Il fatto non sussiste, ha stabilito il giudice in merito al documento presentato dopo le elezioni comunali del 2011
GROSSETO. Assolto. Assolto perché il fatto non sussiste. Occorrerà attendere un mese per capire quale tipo di ragionamento ha seguito il giudice Giovanni Puliatti ma intanto Massimo Felicioni, già consigliere comunale, già candidato a sindaco nell’ultima tornata elettorale, è stato prosciolto dall’accusa di falsa dichiarazione, per quell’autocertificazione presentata nel giugno 2011 in cui l’architetto - appena eletto - dichiarava che non sussistevano motivi di ineleggibilità e incompatibilità quando invece, come ha sostenuto l’accusa, svolgeva l’opera professionale di consulente organizzativo e operativo del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro a favore della San Lorenzo servizi srl, controllata dal Comune al cento per cento.
Alcune decine di minuti di camera di consiglio sono servite al giudice per farsi un convincimento sulle contestazioni e sulle difese. Perché il sostituto procuratore Salvatore Ferraro aveva dichiarato di essersi fatto un giudizio di responsabilità nei confronti di Felicioni e per lui aveva chiesto una condanna a 2 mesi, con i doppi benefici. Ieri, prima della discussione finale (l’imputato non era presente), erano state sentite due impiegate comunali, addette al servizio affari istituzionali: Daniela Vannucci e Paola Giuggioli. La loro testimonianza era stata richiesta per comprendere come Felicioni avesse depositato la dichiarazione. «Non ricordo di aver ritirato io questa dichiarazione. Normalmente, identificavano i consiglieri con un documento esibito da loro, senza farne copia», ha detto Vannucci, aggiungendo poi che «noi lavoriamo all’ufficio del consiglio comunale ma possiamo anche non ricevere direttamente noi quei documenti». Sollecitata dall’avvocato Carlo Valle, difensore di Felicioni, la collaboratrice amministrativa ha spiegato che alcuni sottoscrivevano l’atto davanti a loro e altri no. Perché l’atto non ha numero di protocollo? «Ci fossi stata io l'avrei protocollata, si vede che non c’ero». Ma il documento non viene chiesto mai? «Se la persona è conosciuta, non chiediamo il documento: Felicioni era alla prima legislatura». Non diversa la testimonianza di Giuggioli. Anche lei non ricordava se aveva ricevuto in prima persona la dichiarazione; ha aggiunto che i consiglieri venivano e lasciavano la dichiarazione e che se non erano conosciuti mostravano il documento di identità di cui non veniva fatta copia. Il giudice ha comunque raccomandato al personale di seguire scrupolosamente le norme di legge: «È meglio che lo facciate», ha detto sorridendo.
«L’istruttoria si è svolta facendo perno sull'efficacia dell’atto ma non sul contenuto», ha esordito il pm nelle sue conclusioni, facendo riferimento al fatto che la difesa aveva puntato sulla forma («non è stata un’autocertificazione», ha più volte detto la difesa) ma che era sulla sostanza che si doveva concentrare l’attenzione: «Felicioni era incompatibile, è pacifico nei documenti». Secondo Ferraro non si deve insistere sull’inefficacia dell’autocertificazione, anche perché «l’atto è stato ritenuto valido e Felicioni ha fatto il consigliere. Anche gli altri consiglieri: non ci sono copie di documenti di identità o annotazioni al riguardo. E la condotta dell'imputato integra il reato, con dolo».
Valle, che ha ripetuto la richiesta di non punibilità avanzata da subito, ha fatto notare che «manca l'elemento materiale del fatto. La questione è regolata dal Dpr 445 del 2000: non c’è stata né la sottoscrizione davanti all'incaricato né la richiesta di un documento con copia. Fino al 2012, l'istruttoria lo ha accertato, c’era quella prassi ricordata in aula: solo da quell’anno in poi viene chiesto il documento. Ripeto: il fatto non sussiste, quella non è un’autocertificazione».
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google
