Gioco
Prosciolto dalla diffamazione: agì perché provocato
Il giudice di pace Vincenzo Colantuoni Romagnoli ha assolto l’ex responsabile dell'ufficio stampa del Comune di Castiglione della Pescaia, Fabrizio Boschi, dall'accusa di aver diffamato l’allora capo...
Il giudice di pace Vincenzo Colantuoni Romagnoli ha assolto l’ex responsabile dell'ufficio stampa del Comune di Castiglione della Pescaia, Fabrizio Boschi, dall'accusa di aver diffamato l’allora capo della polizia municipale, Fabio Pieri. Una questione relativa a multe per sosta nella zona a traffico limitato. Il giudice ha riconosciuto l’esistenza della provocazione (articolo 599 del Codice penale) mentre per la contestazione relativa alle ingiurie ha sentenziato che il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Si è chiuso così il procedimento avviato dallo stesso Pieri nel 2010. All’epoca Boschi aveva organizzato per il Comune una rassegna letteraria che si teneva in piazza Solti, nel centro medievale della cittadina, e aveva invitato vari personaggi che lui stesso andava a prendere e portava poi in auto - la propria auto - fino al luogo delle conferenze, che veniva attrezzato per la circostanza. In quattro di questi appuntamenti aveva preso multe elevate dalla polizia municipale, perché la sua auto non era autorizzata a entrare e a sostare nella ztl. Boschi si era arrabbiato e aveva scritto una lettera al Comune, una lettera riservata, che non doveva finire al protocollo: vi era però finita per iniziativa di Pieri, cui la lettera era stata comunque recapitata da chi l’aveva vista arrivare. Una lettera dai toni a tinte forti, citati nel capo di imputazione, per la quale Boschi si era comunque scusato. Pieri, fallita la richiesta di risarcimento come ha lui stesso ricostruito in aula, si era rivolto alla Procura sporgendo querela, anche se poi non si è costituito in giudizio. L’anno successivo, le multe erano state poi annullate dal prefetto.
Al termine del dibattimento la viceprocuratrice onoraria Elena Bartalini aveva chiesto la condanna a una multa da 1.000 euro, ravvisando l’esistenza delle contestazioni mosse. Una tesi che ha incontrato l'opposizione del difensore di Boschi, Alessandro Antichi.
Il giudice ha ritenuto che Boschi sia da considerare non punibile, per la diffamazione, perché ha reagito appunto a una provocazione. Il giudice si è riservato il deposito della motivazione entro quindici giorni. (p.s.)
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