Attenzione
Offese ai cacciatori Il giudice archivia la denuncia alla Lav
GROSSETO. Nessun reato di diffamazione e archiviazione definitiva per la denuncia da parte di un gruppo di cacciatori contro Giacomo Bottinelli della Lav, difeso dall’avvocato Stelio Pugi, che nel...
GROSSETO. Nessun reato di diffamazione e archiviazione definitiva per la denuncia da parte di un gruppo di cacciatori contro Giacomo Bottinelli della Lav, difeso dall’avvocato Stelio Pugi, che nel 2013, nel contesto delle stragi di lupi, aveva affermato sulla stampa: «Ogni anno nella sola Maremma si distribuiscono novemila licenze di caccia senza accurati controlli psicologici. Per non parlare dei quasi novantamila cacciatori in Toscana. Stiamo dando armi letali in mano a squilibrati senza preoccuparci delle conseguenze. Mi chiedo a questo punto se non ci siano rischi anche per le persone. Anzi, a dire il vero ce ne sono già, dato che non di rado le armi da caccia sono quelle con cui si commettono anche omicidi, specialmente a carattere intrafamiliare, per non parlare dei cosiddetti incidenti di caccia». Erano state queste le parole del presidente della Lav che avevano scatenato le ire di un gruppo di cacciatori che aveva deciso di denunciarlo per diffamazione. Le quindici doppiette si erano rivolte all’avvocato Claudia Manfriani di Firenze.
Le motivazioni dei cacciatori firmatari della denuncia sono state considerate infondate anche in sede di opposizione all’archiviazione lo scorso 8 settembre.
I rappresentanti dei cacciatori non si sono presentati all’udienza.
Stesso parere di infondatezza era stato già espresso dal Tribunale per l’analoga denuncia presentata da Federcaccia e Arci Caccia.
Erano due le denunce per diffamazione arrivate all’indirizzo del presidente della Lav nel corso del 2013 da parte di alcuni cacciatori e in entrambi i casi il giudice per le indagini preliminari ha deciso di archiviare i due procedimenti. Secondo il gip Marco Bilisari «non è necessario fissare l’udienza camerale perché il reato di diffamazione è costituito dall’offesa alla persona determinata - scrive nel decreto - e non può essere ravvisato nel caso in cui vengano scritte o pronunciate frasi offensive nei confronti di una o più persone appartenenti a una categoria anche limitata, se le persone non sono individuabili».
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