Sicurezza
Prescrizione per Stubing ex volto di Birra Peroni
MONTE ARGENTARIO. Chiusa dalla Cassazione, con una pronuncia di estinzione per prescrizione, la vicenda giudiziaria per abusi edilizi a Monte Argentario che vedeva imputata Solvi Stubing, 75 anni,...
MONTE ARGENTARIO. Chiusa dalla Cassazione, con una pronuncia di estinzione per prescrizione, la vicenda giudiziaria per abusi edilizi a Monte Argentario che vedeva imputata Solvi Stubing, 75 anni, già modella tedesca che negli anni Sessanta e Settanta aveva dato il volto alla pubblicità della Birra Peroni.
La quarta sezione penale presieduta da Rocco Marco Blaiotta ha così deciso sull'impugnazione della sentenza emessa nel 2012 dalla Corte di appello di Firenze, cui un’altra sezione della Suprema corte, la terza, aveva inviato gli atti (mancava una motivazione della riqualificazione contravvenzionale) dopo aver annullato in parte la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Orbetello. L’ex ragazza d’oro della Peroni era stata all’epoca condannata a 15 giorni di arresto commutati in 580 euro di multa, e al pagamento di 14.580 euro di ammenda.
Nel 2010 i giudici fiorentini avevano comunque identificato i reati contestati come contravvenzionali e ne avevano dichiarato l'estinzione per prescrizione. A Stubing veniva contestata la realizzazione di un piccolo manufatto e altre opere minori senza permesso (fatti del luglio 2006) in zona vincolata paesaggisticamente e senza autorizzazione, a Monte Argentario. La Corte di appello aveva rideterminato la pena inflitta dal primo giudice, senza tener conto dell’estinzione per il primo reato, ritenendo che la violazione paesaggistica non fosse contravvenzionale. Il difensore Filippo Cei aveva presentato ricorso, integrato poi nell’aprile scorso dalla sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'articolo 181 per i beni vincolati e chiedendo quindi, essendo diventata contravvenzione, l’estinzione per prescrizione della contestazione mossa, diventata più “leggera”.
I giudici romani hanno adesso notato che, «non essendo in dubbio che la consumazione del reato si è protratta sino al luglio 2006 e non oltre, esso risulta estinto per prescrizione, dovendosi fare riferimenti a quelli previsti per le contravvenzioni. Tanto assorbe ogni altra questione, non emergendo la evidenza della prova dell'innocenza della ricorrente, come chiaramente risulta anche dal precedente giudizio espresso da questa Corte».
Dunque reato confermato ma estinto per prescrizione; il procuratore generale aveva sollecitato l'annullamento con rinvio limitatamente alla pena da irrogare.
(p.s.)
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