Sicurezza
Sanzioni disciplinari: due sentenze
Verdetti opposti per un’assistente e un’insegnante sospese dal servizio
GROSSETO. Era incompleta la contestazione mossa a un’insegnante di un istituto della zona sud della provincia che nel 2015 si era vista recapitare un avvertimento scritto. Carente al punto che la sanzione è stata ritenuta illegittima e annullata. Invece è da confermare la sospensione per dieci giorni dal servizio e dalla retribuzione di un’assistente amministrativa di un istituto grossetano protagonista nel 2013 di intemperanze negli uffici scolastici.
Due decisioni sul mondo della scuola prese dal giudice del lavoro Marco Mezzaluna. Nel secondo caso, quello del 2013, l’oggetto era la discussione tra l’assistente e la dirigente del servizio a proposito della password per accedere a un servizio on line. La busta contenente la password era stata aperta durante l’assenza per malattia dell’assistente, su decisione della dirigente, con lo scopo – nota il giudice – di «evitare contrasti con la diretta interessata, che polemicamente sollevava continue contestazioni sulla password». Aggiunge il giudice che le motivazioni dell’assistente sono pretestuose, dal momento che era stata la stessa donna a sollecitare l’intervento. Ed è pacifico, perché lo dicono testimoni, che l'assistente usava “metodi aggressivi e rabbiosi”. Pretestuosa l’espressione «non mi mettere le mani addosso» che l’assistente aveva pronunciato: lei e la dirigente, dicono ancora i testimoni, erano distanti fisicamente. «Così provati i fatti, si ritiene che la sanzione applicata non sia affatto sproporzionata rispetto alla gravità del comportamento tenuto dalla dipendente nei confronti del superiore gerarchico. L’aggressione verbale e le urla non possono essere considerate un normale modo di rapportarsi con i colleghi e ancora più grave è la falsa accusa di aver subìto un contatto fisico a opera della dirigente, inventata ad arte per precostituirsi una posizione di forza e per intimorire il superiore». Dunque, respinto il ricorso contro il ministero e sanzione confermata.
Annullata invece la sanzione per un’insegnante che si era vista recapitare l’avvertimento scritto perché in una classe elementare avrebbe rivolto affermazioni offensive nei confronti di un’alunna, tali da provocare nella stessa uno stato di turbamento; l’insegnante era anche incolpata di aver contattato - senza autorizzazione della famiglia - la psicologa che segue l’alunna per avere informazioni. L’insegnante aveva presentato una memoria per contestare le accuse mosse e per giustificare il suo comportamento ma la scuola aveva deciso per l’irrogazione della sanzione. Secondo il giudice, non è stato esattamente individuato il comportamento censurato, senza contestare esattamente il contenuto delle affermazioni in modo tale da poterne valutare l’effettiva offensività e la rilevanza disciplinare. Mancano anche il nome dell’alunna e le circostanze di tempo in cui i fatti sarebbero avvenuti. Elementi formali che impediscono, secondo il giudice, di considerare valida la contestazione mossa. Infondata, comunque, la pretesa risarcitoria dell’insegnante, anche e soprattutto perché la mancata descrizione analitica di quanto avvenuto non consente di valutare il presunto danno alla reputazione. (p.s.)
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