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Grosseto

Urbanistica, decine di ricorsi al Tar

Urbanistica, decine di ricorsi al Tar

Tante contestazioni al regolamento del 2012, ma fin qui sentenze in gran parte favorevoli al Comune

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MONTE ARGFENTARIO. Il regolamento urbanistico tra ricorsi al Tar e sentenze. Il documento, approvato nel 2012, ha normato ciò che prima non era stato previsto nel piano strutturale, che dava previsioni generali. Il regolamento parla infatti delle previsioni particolari delle singole aree. Zone che, secondo i proprietari di terreni e ville, avrebbero però altre destinazioni d’uso.

Alcuni dei soggetti non soddisfatti delle determinazioni del regolamento hanno quindi fatto ricorso, impugnando queste previsioni di fronte al Tar. Ora arrivano a grappoli le sentenze, che in massima parte stanno dando ragione al Comune di Monte Argentario.

È il caso di un ricorso presentato da tre proprietari di altrettanti edifici residenziali che si affacciano sul paese di Porto Ercole e sul Forte Filippo, su terreni confinanti con l’area boscata. Nel ricorso in questione veniva chiesto «l’annullamento in parte del regolamento urbanistico del Comune di Monte Argentario, approvato il 23 marzo 2012, con tutti gli allegati cartografici e normativi e le norme tecniche di attuazione, con particolare riferimento all’articolo 61 e alla relazione recante il rigetto delle osservazioni presentate dai ricorrenti, oltre a tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali». Secondo i ricorrenti l’edificazione costituirebbe l’evoluzione del contesto urbanizzato limitrofo, caratterizzato da una progressiva estensione dell’abitato, tanto da comprendere una scuola pubblica con spazi attrezzati per lo sport all’aperto, senza alcuna demarcazione tra le tre ville e la zona urbanizzata. Con il regolamento urbanistico il Comune avrebbe invece radicalmente sconfessato tali caratteristiche delle porzioni immobiliari, separandole dal contesto abitato di cui fanno parte, includendo le proprietà dei ricorrenti nell’ambito territoriale denominato “a prevalente carattere naturale”. I ricorrenti hanno quindi presentato osservazioni nella fase di adozione dell’atto di pianificazione, ma l’Amministrazione le ha rigettate rilevando che l’esclusione dal centro abitato emerge dalla normativa sovraordinata del piano strutturale, giustificandosi con «l’esigenza di contrastare l’eccessiva dispersione delle infrastrutture sul territorio e mantenere una diffusa presenza di superfici inedificate nelle aree limitrofe ai centri urbani». Il Tar della Toscana, quindi, ha respinto il ricorso, condannando però entrambe le parti in causa al pagamento delle spese di giudizio (2000 euro). (a.c.)

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