Sicurezza
Anagrafe zootecnica: iscrizioni obbligatorie
L’Usl Toscana sud est precisa le regole che gli allevatori devono rispettare. Compreso il chip per ovini
GROSSETO. L’iscrizione dei capi di allevamento all’Anagrafe zootecnica nazionale è un obbligo di legge. Lo chiarisce l’Usl Toscana sud est alla luce di alcune affermazioni, riportate sulla stampa locale.
«La Banca dati nazionale dell’anagrafe zootecnica – si legge nella nota – è stata istituita dal ministero della Salute a partire dal 1º gennaio 2000. Questo complesso database, continuamente aggiornato con l’immissione delle nuove registrazioni, garantisce la tracciabilità e la rintracciabilità degli animali e dei loro prodotti, la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico, la programmazione dei controlli sanitari, l’erogazione e il controllo dei regimi di aiuto comunitari, le informazioni ai consumatori. Non è uno strumento di competenza delle Asl, che, viceversa, la utilizzano per le proprie finalità sanitarie, come altri soggetti pubblici lo fanno per finalità istituzionali (ad esempio gli indennizzi).
La registrazione di nascite, morti e movimentazioni nella Banca dati nazionale dell’anagrafe zootecnica è, di fatto, un obbligo di legge a carico degli allevatori, che possono provvedere autonomamente iscrivendosi al Sistema informativo veterinario del ministero della Salute; oppure possono delegare associazioni o enti accreditati, che svolgono questo servizio dietro pagamento di una quota.
In riferimento specifico agli ovini «l’obbligo di identificazione elettronica tramite microchip inserito in un bolo endo ruminale o in una marca applicata all’orecchio – pèrosegue la nota – è in vigore dal 1º gennaio 2010, in applicazione di quanto disposto dal Regolamento Ce 21 del 2004, che prevede l’istituzione, negli Stati membri, di un sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie ovina e caprina. Al regolamento comunitario si aggiunge l’ordinanza ministeriale 28 maggio 2015, che contiene misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovicaprina, leucosi bovina enzootica e che ha reso obbligatoria la registrazione in Bdn di ogni singolo capo ovino identificato elettronicamente».
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