Il Tirreno

Grosseto

Il Tar dà ragione all’ambulante Tornerà a vendere gelati sul mare

di Alfredo Faetti

Scarlino, escluso dalla graduatoria comunale dei venditori itineranti sulle spiagge, ha fatto ricorso Aveva intrapreso e vinto la stessa battaglia contro l’amministrazione di Castiglione della Pescaia

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SCARLINO. Dopo Castiglione della Pescaia, ha avuto la meglio anche sull’amministrazione di Scarlino. La ditta Benigno Salvatore può tornare con i suoi carretti a vendere frutta e gelati lungo le spiagge scarlinesi, dopo essere stata inizialmente esclusa dalla graduatoria del bando.

Così ha stabilito il Tar della Toscana, accogliendo l’istanza cautelare contenuta nel ricorso che la ditta ha presentato per impugnare la decisione della commissione comunale.

L’udienza nel merito della vicenda è fissata per il 16 novembre, ma intanto l’ambulante potrà portare sul litorale coni e ghiaccioli per tutta l’estate. Il titolare non vuole parlare di quanto disposto dal giudice fiorentino, ma certo è che ha raggiunto il suo obiettivo, sulla falsariga di quanto già visto a Castiglione.

La vicenda parte a maggio quando, acquisito il parere della commissione giudicatrice, il Comune di Scarlino stila la graduatoria dei commercianti itineranti sulle spiagge del territorio per la vendita di bevande e generi alimentari. Sono quattro i nullaosta messi a disposizione dall’amministrazione e la ditta Benigno arriva soltanto quinta. Il titolare però non accetta questo risultato e sulla base di diversi spunti presenta ricorso al tribunale amministrativo.

Ad esempio, sul fatto che i punteggi assegnati per anzianità: il bando prevedeva l’assegnazione di un determinato punteggio in graduatoria per quelle ditte che da più tempo operano sull’arenile scarlinese, senza considerare però che la normativa fissa che l’anzianità venga calcolata sulla base di tutto il territorio nazionale e non soltanto sulla base di quello comunale. E su questa questione, il Tar ha accolto le motivazioni della ditta.

Altro punto contenuto nel ricorso è quello di un illecito sdoppiamento di punti tra due ditte che alla fine hanno ottenuto il nulla osta, visto che la prima ha ceduto un ramo di azienda alla seconda, non rispettando così, secondo il ricorso, le legge sulla concorrenza.

«Le due domande, essendo radicate su due diverse licenze di commercio – dice il giudice nella sentenza, rimandando la questione dei rami di azienda all’udienza del 16 novembre – non possono essere considerate idonee a legittimare una lesione della concorrenza». In questa lettura, il Tar ha concesso l’istanza cautelare alla Benigno Salvatore, consentendole di vendere i suoi gelati lungo le coste scarlinesi. Ma i nulla osta per il commercio itinerante resteranno quattro, visto che nella trattazione della vicenda, il tribunale ha ritirato una delle autorizzazioni concesse, perché la richiesta presentata dal titolare dell’azienda in questione non poteva «essere considerata attiva al momento dell’approvazione della graduatoria», in quanto aveva cessato «l’attività di commercio di prodotti alimentari su area demaniale a partire dal 30 settembre 2014», senza poi riprenderla nella stagione estiva 2015.

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