Sicurezza
Ingiusto licenziamento in tronco “Masaniello” va reintegrato
GROSSETO. Il giudice del lavoro ha annullato il licenziamento in tronco di un dirigente di Enegan, Gabriele Sicilia, che era stato allontanato dalla società nel dicembre 2015 “per giusta causa”, dopo...
GROSSETO. Il giudice del lavoro ha annullato il licenziamento in tronco di un dirigente di Enegan, Gabriele Sicilia, che era stato allontanato dalla società nel dicembre 2015 “per giusta causa”, dopo alcune frasi ritenute offensive e ingiuriose dall’amministratore delegato Massimo Bismuto.
Il dottor Marco Mezzaluna ha ritenuto illegittima la giusta causa (perché insussistente) e ha anche ordinato a Enegan srl di reintegrare il posto di lavoro precedentemente ricoperto, quello di addetto al servizio assistenza legale e contenzioso (era stato assunto nel gennaio 2015 a tempo indeterminato). La società dovrà anche risarcire Sicilia dal giorno licenziamento al giorno del reintegro (non oltre le 12 mensilità), nonché versare i contributi e risarcire le spese di lite con 2.550 euro.
Sicilia, assistito dall’avvocato Alessandro Antichi, aveva contestato il licenziamento, quest’ultimo basato sulle frasi che il dirigente avrebbe pronunciato nel corso di una riunione del personale: «vi dovete indignare» e «ragiono meglio io di chi ha il doppio degli anni miei». Sicilia lamentava che, prima del licenziamento, non vi erano state la indispensabile contestazione dell’addebito né le garanzie procedimentali. In aula ha confermato le frasi incriminate, pronunciate alla presenza di colleghi, specificando che l’amministratore delegato non era presente. Di tutt’altro parere Bismuto che davanti al giudice ha confermato di essere stato presente in quel momento e che comunque Sicilia aveva creato tensioni in ufficio, perché contestava le sue strategie imprenditoriali. Successivamente, nell’aprile scorso, Bismuto aveva poi offerto 12 mensilità e 1.000 euro a titolo di risarcimento. Offerta rifiutata da Sicilia.
Il giudice osserva intanto che l’azienda non ha osservato le regole procedurali, e che tanto sarebbe sufficiente per dichiarare illegittimo il licenziamento, ma approfondisce il caso nel merito. E nota, esaminando le frasi, che queste sono pronunciate al plurale e dunque «ragionevolmente» indirizzate ai collaghi «per spronarli ad opporsi a una qualche decisione dell’azienda, ritenuta lesiva dei diritti dei lavoratori». E in questa visione, anche se l’obiettivo fosse stato Bismuto, «non si tratta di espressioni offensive poiché non implicano in alcun modo la denigrazione della sua persona». Mezzaluna riconosce a qualsiasi dipendente, ancorché inserito in una struttura aziendale gerarchica, il diritto di critica e libera manifestazione del pensiero, purché siano rispettosi dei doveri di continenza formale e sostanziale. E tali limiti non appaiono superati da questo «Masaniello aziendale». Non è stata nemmeno insubordinazione né è stata lesa definitivamente la fiducia alla base del rapporto di lavoro.
(p.s.)
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