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Annullata la sanzione alla dirigente Romeo

Annullata la sanzione alla dirigente Romeo

GROSSETO. Il giudice del lavoro ha annullato la sanzione disciplinare inflitta nel dicembre scorso dall’Amministrazione provinciale alla dottoressa Giorgia Romeo, responsabile delle attività...

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GROSSETO. Il giudice del lavoro ha annullato la sanzione disciplinare inflitta nel dicembre scorso dall’Amministrazione provinciale alla dottoressa Giorgia Romeo, responsabile delle attività faunistico venatorie. A dicembre, l’ente le aveva inflitto la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per venti giorni. Dopo un mese circa, il Tribunale aveva dichiarato la sospensione del provvedimento e adesso ha definitivamente deciso sul merito, dando ragione alla dirigente. Il giudice Marco Mezzaluna, che si è riservato il deposito della decisione (entro il 24 luglio), ha condannato sia la Provincia (avvocato Pettini) sia la Regione Toscana (contumace - è l'ente nel quale la dottoressa è tansitata), in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite, circa duemila euro complessive.

Romeo, assistita dagli avvocati Bruni e Di Vincenzo, aveva presentato ricorso quando la Provincia, alla vigilia di Natale, le aveva contestato disposizioni di servizio non osservate e una condotta non conforme ai principi di correttezza. In sostanza, l’ente aveva contestato la collaborazione con una testata della Federazione italiana della caccia; una collaborazione che non deve essere autorizzata ma comunicata; e comunque la dipendente avrebbe prospettato una situazione di fatto diversa da quella reale. Romeo aveva contestato la decisione proclamando la propria correttezza e buona fede nel chiedere e gestire l'autorizzazione allo svolgimento di attività consulenziale remunerata in favore di Federcaccia; e aveva anche manifestato il pericolo di un grave danno alla sua immagine nell'imminenza del trasferimento alla Regione.

In fase cautelare, il giudice Antonella Casoli aveva inquadrato la vicenda dal punto di vista delle inosservanze, punibili al massimo con una multa sino a quattro ore di retribuzione; aggiungeva che mancava la prova che quel comportamento abbia comportato un disservizio, un danno o un pericolo per l'ente, l'utente o terzi; aggiungeva che la collaborazione non ha causato danno perché, pur se non autorizzata, si è mantenuta nei limiti di compatibilità con il rapporto di impiego pubblico, come riconosciuto dalla stessa Provincia di Grosseto. Adesso il Tribunale, anche se con giudice diverso, ha riconosciuto le piene ragioni della dirigente.

(p.s.)

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