Il Tirreno

Grosseto

Deve rimborsare Inail dopo l’infortunio subito dal suo operaio

di Pierluigi Sposato
Deve rimborsare Inail dopo l’infortunio subito dal suo operaio

Imprenditore condannato dal giudice del lavoro Pagherà oltre 372.000 euro tra inabilità e rendita

2 MINUTI DI LETTURA





GROSSETO. Un imprenditore edile grossetano è stato condannato a pagare oltre 372.000 euro all'Inail, cifra pari alle erogazioni dell'ente (tra rendita e indennizzo) in favore di un operaio vittima di un grave incidente sul lavoro. Una questione giunta davanti al giudice del lavoro Marco Mezzaluna dopo che il giudice penale -nel 2009 - aveva accettato un patteggiamento dello stesso imprenditore di 1 mese e 10 giorni per la mancanza del piano operativo di sicurezza del cantiere. In termini giuridici, si chiama "azione di regresso" e l'Inail l'ha esercitata nei confronti di Paolo Pennesi, 60 anni, grossetano, in qualità di titolare dell'impresa edile individuale a lui intestata, con un ricorso presentato nel dicembre 2014.

L'incidente risaliva al gennaio 2008, ed era avvenuto a Castiglione della Pescaia; l'operaio, Astrit Smoqi, all'epoca 34 anni, stava lavorando come manovale alla rimozione del tetto in uno stabile di via San Benedetto Po ed era caduto da un'altezza di circa tre metri. L’incidente era avvenuto poco dopo la pausa pranzo e l’operaio era stato trasportato all’ospedale di Grosseto con l’eliambulanza Pegaso.

Aveva riportato alcune fratture, con un'inabilità temporanea al lavoro di ben 490 giorni e con postumi permanenti. Il giudice ricorda che la sentenza di patteggiamento può essere equiparata a una sentenza di condanna e tale equiparazione «consente senza dubbio all'Inail di esercitare in questa sede l'azione di regresso in esame nei confronti del datore di lavoro dell'infortunato». Risolta questa e altre questioni preliminari, il giudice analizza dinamica e responsabilità dell'incidente così come emersi dalla relazione dei tecnici della prevenzione igiene e sicurezza della Asl, che avevano anche sentito l'infortunato alcuni giorni dopo l'incidente. E non ha dubbi nel riconoscere la condotta omissiva che aveva portato alla sentenza di patteggiamento. E anche da queste considerazioni deriva l'affermazione della responsabilità civile di natura colposa.

Tra l'altro, Pennesi «non si è costituito in giudizio - scrive Mezzaluna - e non ha pertanto in alcun modo contestato l'efficacia e la rilevanza dei fatti posti a base della pretesa dell'Inail; tale complessivo comportamento processuale di rinuncia alla difesa e disinteresse per la causa non fa che dimostrare la mancanza di interesse o comunque di ragioni da spendere per contestare la pretesa dell'istituto».

Il giudice riconosce attendibili le cifre documentate da Inail, anche nell'applicazione delle percentuali e delle revisioni, sia per il periodo di inabilità temporanea, sia per i ratei mensili di rendita. E dunque condanna l'imprenditore al pagamento nei confronti di Inail di 372.444,30 euro più interessi; Pennesi dovrà anche versare all'ente 4.000 euro di spese.

Non lasciare decidere l'algoritmo:

scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google

L'approfondimento
Bolkestein

Spiagge, indennizzi: così verranno risarciti i balneari che perdono le aste – Come si calcola il valore da rimborsare

di Matteo Tuccini