Gioco
Il Comune condannato a pagare 16.000 euro all’Acqua Village
Il parco si trova in un’area che è stata riconosciuta a statuto speciale nel regolamento comunale Quando la struttura versò gli oneri di urbanizzazione, non fu tenuto conto di questa particolarità
FOLLONICA. Il Comune di Follonica condannato a restituire più di 16.000 euro all’azienda proprietaria dell’Acqua Village di via Sanzio.
Non solo soldi da ridare all’impresa ma l’amministrazione dovrà anche rivedere il disciplinare relativo agli oneri di urbanizzazione, perché mancante di una parte, quella appunto inerente all’area del Capannino dove ha sede il parco acquatico che di fatto nel regolamento urbanistico è riconosciuta a statuto speciale. Utile un passo indietro: nel 2013 la proprietà della struttura presentò al Comune un’ istanza di sanatoria edilizia relativa ad alcuni manufatti realizzati all’interno del parco. In casi simili chi chiede appunto un condono deve pagare all’ente a cui lo stesso viene richiesto una somma come oblazione, in poche parole è come se saldasse una multa in denaro per aver costruito senza il permesso di farlo.
Questa cifra è stata versata e fin qui nulla di strano. Diverso invece è per l’altra quota pagata dall’azienda come onere di urbanizzazione: gli uffici comunali infatti hanno fatto riferimento al regolamento in vigore dove sono presenti delle tabelle in base alle quali vengono calcolate le imposte che il privato deve dare al Comune quando realizza nuove opere. Chiaramente le cifre cambiano a seconda della destinazione d’uso delle stesse: un conto è se si costruisce un alloggio un conto se si tratta di un intervento relativo al commercio. Nel calcolare gli oneri di urbanizzazione gli uffici municipali non hanno però tenuto conto che l’area dove si trova l’Acqua Village è a statuto speciale: hanno conteggiato la tassa in base al fatto che si tratta di un parco acquatico, cioè una struttura turistica, assimilandolo quindi ad un preciso settore del regolamento degli oneri. Qui l’errore: il fatto appunto di non aver tenuto conto dello statuto speciale, che di fatto non esiste nella suddivisione del disciplinare che regolamenta il pagamento degli oneri.
«Il tribunale amministrativo regionale per la Toscana - si legge nella sentenza - definitivamente pronunciando sul ricorso lo accoglie in parte e, per l’effetto: annulla in parte il regolamento (relativo agli oneri di urbanizzazione ndr); condanna il Comune di Follonica alla restituzione di quanto pagato dalla ricorrente a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per una somma pari ad 16.629,8 euro oltre interessi legali a far data dalla domanda, con la salvezza degli ulteriori provvedimenti determinativi del contributo».
Quando l’amministrazione modificherà il regolamento degli oneri di urbanizzazione potrà ricalcolare quanto dovuto dall’azienda di via Sanzio e chiedere il versamento della tassa.
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