Proteste
Vetri oscurati, multa annullata
Mette una protezione nera ai finestrini dell'abitacolo per crearsi una privacy ma riceve una sanzione da 400 euro: la storia finisce dal Giudice di Pace
GROSSETO. Oscurare i vetri dell’auto e crearsi quel po’ di privacy in più che non guasta mai.
È finita bene la disavventura di un grossetano che aveva installato delle pellicole oscuranti sui vetri anteriori della propria auto. L’uomo era stato fermato a un posto di controllo e gli era stata elevata una multa di 424 euro oltre al ritiro della carta di circolazione perché l’autista «circolava avendo installato delle pellicole oscuranti nella parte anteriore dell’autovettura, senza aver sostenuto l’aggiornamento della carta di circolazione».
L’uomo, assistito dall’avvocato Federica Ambrogi, ha deciso di fare opposizione davanti al giudice di Pace, facendo presente che l’installazione nella parte anteriore della vettura di pellicole oscuranti non comporta la necessità dell’aggiornamento della carta di circolazione perché non incide sulle caratteristiche costruttive o funzionali del veicolo, individuate precisamente dal codice della strada.
La Prefettura si era costituita in giudizio ma anche per l’ente «la modifica apportata non determinava comunque l’aggiornamento della carta di circolazione» ma sosteneva che la modifica comportava comunque «la visita e prova del veicolo interessato» e che, di conseguenza, la carta di circolazione doveva essere ritirata perché «vi fosse annotato l’intervenuto ripristino delle condizioni volute dal legislatore».
L’automobilista quindi avrebbe dovuto fare una revisione straordinaria del veicolo e aggiornare anche la carta di circolazione.
L’avvocato Federica Ambrogi ha però dimostrato che l’adempimento imposto all’uomo non era pretendibile ed era illegittima la contestazione della contravvenzione in quanto non supportata da alcuna previsione normativa.
Il codice della strada non include tra le caratteristiche costruttive e funzionali soggette a visita e prova quelle relative al parabrezza o ai vetri laterali anteriori. La diversa opinione della Prefettura si basava inve su una direttiva della Comunità Europea che non consente «l’applicazione delle pellicole in argomento né sul parabrezza, né sui vetri laterali anteriori». Ma questa disposizione non ha efficacia diretta nell’ordinamento interno in quanto contenuta in una "direttiva" ovvero in un atto rivolto ai Paesi dell’Unione europea che deve essere recepito dai medesimi nei rispettivi diritti nazionali.
«In alcuni casi - spiega l’avvocato Ambrogi - la Corte di giustizia della Comunità europea riconosce alla direttiva un’efficacia diretta, ma solo al fine di tutelare i diritti dei singoli e non certo per fondare indebite pretese punitive (e sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie) dello Stato nei confronti dei cittadini. Peraltro, le disposizioni della direttiva 77/649/CEE non appaiono sufficientemente chiare, precise e circostanziate, anche sotto i profili sanzionatori, da non richiedere misure complementari di carattere nazionale». Il Giudice di Pace ha pertanto annullato il verbale di contestazione della infrazione e condannato la Prefettura al risarcimento del danno.
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