Il Tirreno

Grosseto

«No alla sospensione della dirigente della Provincia»

di Pierluigi Sposato

Il giudice del lavoro accoglie il ricorso della dottoressa Romeo “punita” per una collaborazione con una testata di Federcaccia

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GROSSETO. La Provincia di Grosseto ha sospeso per venti giorni dal servizio e dalla retribuzione la dottoressa Giorgia Romeo, responsabile delle attività faunistico venatorie dell'amministrazione. La dirigente ha presentato ricorso alla vigilia di Natale, il giudice ha prima sospeso la sanzione e adesso ha confermato tale sospensione, rinviando la discussione nel merito a maggio.

Al centro del provvedimento della Provincia (interessata nella causa anche la Regione Toscana, ente nel quale la dottoressa Romeo è transitata) la contestazione di disposizioni di servizio non osservate e di condotta non conforme ai principi di correttezza. In sostanza, l'ente ha contestato la collaborazione con una testata della Federazione italiana della caccia; una collaborazione che non deve essere autorizzata ma comunicata; e comunque la dipendente avrebbe prospettato una situazione di fatto diversa da quella reale. Romeo, con l'avvocato Alberto Maria Bruni, aveva contestato la decisione proclamando la propria correttezza e buona fede nel chiedere e gestire l'autorizzazione allo svolgimento di attività consulenziale remunerata in favore di Federcaccia; e aveva anche manifestato il pericolo di un grave danno alla sua immagine nell'imminenza del trasferimento alla Regione.

Il giudice del lavoro Antonella Casoli inquadra la vicenda dal punto di vista delle inosservanze, punibili al massimo con una multa sino a quattro ore di retribuzione; aggiunge che manca la prova che quel comportamento abbia comportato un disservizio, un danno o un pericolo per l'ente, l'utente o terzi; aggiunge che la collaborazione non ha causato danno perché, pur se non autorizzata, si è mantenuta nei limiti di compatibilità con il rapporto di impiego pubblico, come riconosciuto dalla stessa Provincia. «Per altro non si capisce quale disservizio o danno o pericolo abbia potuto creare l'errore commesso dalla ricorrente nel qualificare l'attività svolta in favore della Federcaccia come consulenza», autorizzata, «anziché come mera attività complementare alla cessione in uso del sistema informatico ideato dalla ricorrente» (non soggetta ad autorizzazione).

La sanzione andrebbe «annullata dacché quanto meno sproporzionata rispetto alla gravità delle condotte semmai sanzionabili al massimo con una multa». Ed esiste inoltre il presupposto cautelare del periculum in mora - proprio nel momento del passaggio della ricorrente al nuovo ente, tenuto conto dell'elevato livello professionale vantato «e della connessa risonanza che la vicenda, con i suoi risvolti penali, ha già avuto e continuerà verosimilmente ad avere sui mezzi di comunicazione». E quindi il giudice conferma che la sanzione disciplinare deve essere sospesa.

Nell'assegnare l'incarico all'avvocato Andrea Pettini, la Provincia aveva tra l'altro ricordato nella determina che «il procedimento disciplinare può presentare elementi di connessione con il ricorso promosso da Associazione nazionale Libera caccia di fronte al Tar per l'annullamento della deliberazione consiliare 19 del 12 maggio 2015, in merito al quale la posizione dell'ente, difeso dall'avvocatura provinciale, converge oggettivamente con quella della controinteressata Federcaccia, associazione con la quale la dipendente intrattiene i rapporti di collaborazione alla base del procedimento medesimo». Una questione che viene da lontano, insomma.

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