Il Tirreno

Grosseto

Villa Gaia, il Tar dice no al bagnetto

di Francesca Ferri
Villa Gaia, il Tar dice no al bagnetto

Nuovo colpo di scena sulla concessione a Marina di Grosseto: accolte le ragioni del Comune che aveva annullato la gara

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MARINA DI GROSSETO. In tredici anni – sembra incredibile, ma tanti ne sono passati – di colpi di scena sulla vicenda della faticosissima assegnazione della spiaggia davanti a Villa Gaia se ne sono visti molti. Il repertorio sembrava esaurito ma, a quanto pare, alle sorprese non c’è mai fine.

Decisione ribaltata. Dopo il colpo di scena di appena quattro mesi fa (era il 22 settembre) quando il Tribunale amministrativo regionale ordinò al Comune di Grosseto di nominare un commissario ad acta per assegnare, di lì a trenta giorni, la spiaggia di Villa Gaia alla società Etruria Nova srl, proprietaria dell’hotel Terme Marine Leopoldo II di Lorena che sorge nell’ex colonia, il 13 gennaio i giudici hanno ribaltato la decisione e, di fatto, hanno stoppato di nuovo il percorso che avrebbe portato ad avere un nuovo stabilimento balneare a Marina di Grosseto.

La mossa del Comune. Il nuovo dietrofront – sarebbe più appropriato definirlo un’inversione a “u” – è stato possibile perché nello stesso giorno (il 22 settembre) in cui il Tar ha emanato l’ordinanza di commissariamento della pratica, il servizio Demanio marittimo e pianificazione ambientale del Comune di Grosseto, con una mossa al fotofinish, aveva emanato una determinazione dirigenziale (la 1659) per annullare l’intero bando, risalente al 2009, che aveva stabilito chi, tra cinque aspiranti, poteva avere in concessione due tratti di spiaggia (oltre a quello di Villa Gaia ce n’era un altro a Rosmarina). In questo modo, sul fil di lana, il Comune contava di rendere superflua l’ordinanza che imponeva di assegnare la spiaggia a Etruria Nova. E ha avuto ragione.

Le proteste di Etruria Nova. A nulla sono valse le proteste della società che gestisce il lussuoso albergo, contenute in un ricorso (numero 1967) presentato sempre al Tar contro il Comune per dichiarare nulla la determina dirigenziale che, a sua volta, annullava l’intera gara. Etruria Nova chiedeva di nominare un commissario che assegnasse la spiaggia (cosa che il Comune non aveva fatto) e chiedeva i danni.

Il primo annullamento. Secondo Etruria Nova, difesa dagli avvocati Paolo Golini e Maria Dell’Anno, il Comune non poteva annullare per tre volte la solita gara. Il primo bando per l’assegnazione dell’arenile, anch’esso vinto – per la parte davanti a Villa Gaia – da Etruria Nova, infatti, risale al 2003, ma è stato annullato a seguito del ricorso di un’altra società concorrente per un vizio riguardo la riconoscibilità dei progetti che costituivano l’offerta.

La società vince il ricorso. Il bando è stato di nuovo emanato nel 2009 ed Etruria Nova lo ha vinto di nuovo. Il Comune però, dopo un accertamento, ha decurtato a Etruria Nova 18 punti constendandole di non aver sfruttato la concessione provvisoria. Anche in questo caso però il Tar ha dato ragione alla società, che si era difesa dicendo che il Comune, con un cantiere installato davanti alla spiaggia, le aveva impedito l’accesso.

L’annullamento in due tempi. Proprio alla fine di questo ennesimo ricorso il Tar aveva ordinato al Comune di rilasciare alla società la concessione della spiaggia per costruire uno stabilimento. E proprio a questo punto il Comune aveva deciso di annullare di nuovo la gara. Era il febbraio 2014 e il Comune fece un errore: non comunica l’avvio del procedimento agli interessati. Così il 22 settembre ha dovuto di nuovo annullare il bando.

Il Tar dà ragione al Comune. Per Etruria Nova si è trattato di un «plurimo esercizio di potere», vietato dalla legge. Per i giudici fiorentini della terza sezione, invece, la decisione del Comune è legittima perché la gara è stata annullata «per mere ragioni procedurali» (non è stato comunicato l’avvio del procedimento) e il secondo annullamento è in linea con il precedente, rappresentando la «unitaria scelta dell’amministrazione di annullare l’intera gara».

«Bando illegittimo». Piuttosto, il Tar giudica rilevante che il bando annullato contenga «un significativo profilo di illegittimità» e cioè prevede di assegnare più punti a chi, aspirando a farsi dare un pezzo di spiaggia, porta “in dote” l’aver occupato precedentemente quella stessa spiaggia. Con la nuova normativa europea sulle concessioni demaniali – la tanto discussa Bolkestein – questo requisito decade e dunque una gara che si basi su di esso non può essere valida. «L’interesse pubblico all’annullamento – conclude il Tar – è dato dalla necessità di conformarsi alla normativa comunitaria» per «evitare infrazioni alle regole proprie dell’Unione Europea». Il Tar riconosce comunque che la vicenda è complessa e perciò compensa le spese di giudizio. Lo stesso giorno, con ordinanza 993, venuti meno i presupposti per nominare un commissario, gli stessi giudici pronunciano una nuova ordinanza che solleva il Comune dal precedente obbligo.

Estate 2016, niente bagnetto. Insomma, anche per la prossima estate a Marina non ci saranno nuovi bagnetti.

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