Sicurezza
Multe dopo l’autovelox «Disparità di trattamento»
GROSSETO. Il giudice di pace Adriano Simonetti ha sollevato questione di costituzionalità in merito alle sanzioni per gli automobilisti multati da autovelox che non forniscono i dati di chi era alla...
GROSSETO. Il giudice di pace Adriano Simonetti ha sollevato questione di costituzionalità in merito alle sanzioni per gli automobilisti multati da autovelox che non forniscono i dati di chi era alla guida. Secondo il magistrato, nella normativa si può riscontrare una disparità di trattamento e si rende necessario «che il legislatore stabilisca che l'ammontare della sanzione prevista per mancata ottemperanza dell'obbligo di comunicazione sia proporzionato in termini monetari a quello della specifica infrazione che ne costituisce il presupposto».
In altre parole, il giudice nota che «viene punito sempre con lo stesso importo l'omessa comunicazione dei dati del conducente, siano essi relativi all'autore di un abusivo utilizzo di uno stallo riservato ai disabili (solo 2 punti, del tutto non corrispondente al grave pregiudizio arrecato al disabile) che al responsabile di una circolazione contromano in corrispondenza delle curve ovvero di un eccesso di velocità di rilevante entità (10 punti e sospensione della patente)».
Il caso è quello di un veicolo di una srl romana che si era opposta a una multa della polizia provinciale emanata per mancata comunicazione dei dati del conducente. Il legale della ditta ricordava che c'era un errore della Provincia, dove specificava che la sanzione conseguente era "nessuna". L'ente resisteva affermando che nel rigo successivo era chiaramente scritto che «la violazione comporta la decurtazione di tre punti sulla patente».
La riflessione sull'articolo 126 bis ha portato il giudice di pace a sollevare la questione di costituzionalità. Perché chi non comunica le generalità - e non sia stato immediatamente bloccato per la contestazione - paga solamente il minimo. Chi è più veloce, argomenta il giudice, ha auto più potenti e, per deduzione, ha un livello economico più elevato: potrebbe pagare senza troppe difficoltà, in una sorta di «sanatoria parafiscale», e senza sanzioni accessorie come la decurtazione dei punti. «Ne consegue un'evidente disparità di trattamento tra i soggetti destinatari dell'obbligo di pagamento della sanzione poiché le conseguenze economiche di tale esborso assumono un diverso grado di nocumento e, quindi, di valore afflittivo, in relazione alla cifra di reddito di cui sia titolare il singolo verbalizzato; per cui è evidente che le persone più ricche ne patiscono di meno l'incidenza».
L'importo della multa per la mancata comunicazione dei dati dovrebbe essere ragguagliata, secondo Simonetti, all'infrazione commessa, in proporzione.
Pierluigi Sposato
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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