Attenzione
Esclusione dagli Atc, il Tar dà torto a Libera Caccia
GROSSETO. Era già accaduto tre anni fa. Il Tar della Toscana che sentenzia su un ricorso e vede prevalere la Provincia di Grosseto sull’associazione venatoria Libera Caccia. Ora la storia si ripete....
GROSSETO. Era già accaduto tre anni fa. Il Tar della Toscana che sentenzia su un ricorso e vede prevalere la Provincia di Grosseto sull’associazione venatoria Libera Caccia. Ora la storia si ripete.
Ma andiamo per ordine. La sezione provinciale di Grosseto di Libera Caccia non si è mai rassegnata all’esclusione dai comitati di gestione delle Atc (ora ne è rimasto uno, unico) Nei mesi scorsi, a Firenze, l’associazione aveva presentato un ricorso in cui si metteva in dubbio la legittimità di una delibera (la numero 19 del maggio 2015) nella quale si ratificavano le nomine di tre rappresentanti di altre associazioni venatorie, vale a dire Enzo Mori, Luciano Biscontri e Guido Donnini. Al giudice del tribunale amministrativo regionale si domandava l’annullamento della delibera e di ogni altro atto connesso e consequenziale. Tradotto in soldoni si dibatteva sul rispetto (mancato secondo Libera Caccia) delle disposizioni che prevedono che negli organismi di governo degli Atc vi siano membri appartenenti alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale dove presenti in forma organizzata nel comprensorio.
Il Tar, proprio come nell’aprile del 2013, ha di nuovo evidenziato come «la lettura della norma a cui fa riferimento la ricorrente Libera Caccia è fuorviante, poiché non tiene conto che l’essere un’associazione riconosciuta a livello nazionale è requisito per poter presentare la richiesta, ma la scelta della Provincia deve tener conto del livello di rappresentatività locale, anche perché sarebbe assurdo che potessero aver voce in capitolo associazioni che non hanno una rilevante presenza nell’Atc da gestire».
Insomma non si può adottare il cosiddetto «principio pluralistico» invocato da Libera Caccia a correzione del criterio della rappresentatività, perché non risulta essere previsto dalla normativa vigente. Di conseguenza la delibera è stata dichiarata legittima. Le associazioni più rappresentative (con l’80,10%) avevano raggiunto infatti una forma di accordo (in buona sostanza, una designazione congiunta) sull’individuazione dei propri rappresentanti nell’organo di gestione. Per questo motivo il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha di nuovo respinto l’istanza, compensando le spese.
(g.b.)
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