Il Tirreno

Grosseto

Biliotti in conflitto? Chissà

di Francesca Ferri

L’ufficio legale elenca norme e sentenze sull’incompatibilità ma non si sbilancia

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GROSSETO. «L’obbligo di astensione dei consiglieri comunali o provinciali per conflitto di interessi costituisce regola di carattere generale che non ammette deroghe ed eccezioni e ricorre quindi ogni qualvolta sussiste una correlazione diretta e immediata fra la posizione dell’amministratore e l’oggetto della deliberazione». Per la legge coloro che amministrano la cosa pubblica «non soltanto debbono essere ma anche apparire non in conflitto della questione che sono chiamati a deliberare». Il parere dell’ufficio legale del Comune di Grosseto sul presunto conflitto di interessi dei consiglieri Pd Saimo Biliotti e Daniela Piandelaghi, chiesto dalla collega di partito Stefania Laurenti, alla fine è arrivato.

Il parere. Protocollato l’8 gennaio, quasi un mese dopo la richiesta fatta in quinta commissione Controllo e garanzia, è sibillino. Non cita neanche Biliotti e Piandelaghi, non risolve il dilemma se abbiano o meno avuto un conflitto di interessi. E, più che un parere esplicito, è un quadro delle norme e delle principali sentenze su casi di conflitto di interessi di amministratori pubblici. Insomma: non risponde direttamente alla domanda posta.

La richiesta di Laurenti. La richiesta di Stefania Laurenti, che ha sollevato un polverone nel suo partito (Biliotti ne ha chiesto l’espulsione dall’Unione comunale e la pratica è ancora aperta), mirava a stabilire se Biliotti, segretario comunale del Pd e consigliere comunale, e Piandelaghi, capogruppo Pd in consiglio, avessero o no un conflitto di interessi a partecipare alla seconda commissione Bilancio e attività produttive nelle sedute riguardanti il Peep Pizzetti. Per Biliotti Laurenti ha chiesto anche di verificare l’eventuale conflitto di interessi del suo ruolo da consigliere quando ha votato per il Regolamento urbanistico e il Piano strutturale, varianti comprese. Biliotti, infatti, è titolare di una ditta che ha costruito al Peep; Piandelaghi ha un parente che ha una casa lì.

Ritiro dal voto del Peep. Entrambi hanno riconosciuto di avere un conflitto di interessi solo in qualità di consiglieri comunali quando, il 16 dicembre, il consiglio ha approvato il maxiconguaglio alle proprietarie del terreno su cui il è sorto il Peep. E se la posizione di Piandelaghi tocca solo il suo ruolo di commissaria in seconda commissione Bilancio e attività produttive nelle due sedute sul Peep Pizzetti, per Biliotti vedersi riconosciuto un conflitto di interessi in materia di urbanistica potrebbe rivelarsi un boomerang.

Le norme del Testo unico. Il parere conta sette pagine. La prima norma citata è l’articolo 78 del decreto legislativo 267 del 2000, il Testo unico degli enti locali), che stabilisce che gli amministratori, compresi in questo caso i consiglieri comunali, «debbano astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado». Stabilisce anche che «l’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore».

La giurisprudenza. E ancora. Per l’orientamento giurisprudenziale – prosegue il parere legale – l’obbligo di astensione «costituisce regola di carattere generale e non ammette eccezioni» ma deve esserci una «correlazione diretta e immediata fra la posizione dell'amministratore e l’oggetto della deliberazione». In questo caso, prosegue il parere, scatta il dovere di astensione che «sussiste in tutti i casi in cui gli amministratori versino in situazioni che appaiono idonee anche solo in via potenziale a minare l’imparzialità dei medesimi». Quanto al concetto di interesse, il parere spiega che esso comprende «ogni situazione di conflitto o di contrasto di situazioni personali comportanti una tensione della volontà verso una qualsiasi utilità che si possa ricavare dal contribuire all’adozione di una delibera». Insomma, per la legge coloro che amministrano la cosa pubblica «non soltanto debbono essere ma anche apparire non in conflitto della questione che sono chiamati a deliberare».

L’obbligo di astenersi. Come evitare il conflitto di interessi? Per la legge il consigliere deve allontanarsi dalla seduta e «l’allontanamento sorge per il solo fatto che l’amministratore rivesta una posizione suscettibile di determinare anche in astratto un conflitto di interesse». Un obbligo che per l’ufficio legale del Comune «parrebbe estendersi anche alle discussioni e votazioni espresse in sede di commissione consiliare».

Rischio di annullamento. Ma cosa succede se un atto è votato da un consigliere con conflitto di interessi? Lo scenario si prefigura fosco: l’annullamento dell’intero atto. Insomma: il Ru potrebbe essere in bilico? La faticosa partita del Peep rischia di diventare un castello di carte? Solo una risposta chiara sulla posizione di Biliotti potrebbe stabilirlo.

Le conseguenze. E, dunque: Biliotti e Piandelaghi avevano un conflitto di interessi? Biliotti poteva votare per l’approvazione del Regolamento urbanistico? E delle varianti? Perché il parere non dà un parere chiaro? E a chi spetta farlo? «La conclusione la deve trarre chi di dovere; non spetta all’ufficio legale dire se un consigliere ha o non ha un conflitto di interessi» spiegano dall’ufficio legale.

«Non ne so nulla». Nessun commento dal diretto interessato. «Non l’ho nemmeno visto, non ne so nulla – spiega Saimo Biliotti – Se però si tratta la materia in termini giuridici generali, non posso certo commentarlo io: non sono un avvocato».

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