Sicurezza
«Un maldestro tentativo di regolarizzare l’operaio»
Infortunio mortale nell’agriturismo, le motivazioni delle cinque condanne «Direttori d’orchestra e orchestrali»: ecco di chi sono le responsabilità
GROSSETO. Quello che venne messo in atto a partire dall’8 settembre 2008, il giorno dell’infortunio diventato mortale due giorni dopo, fu «un maldestro tentativo di regolarizzare a posteriori la posizione del lavoratore, ma non secondo l’iter del ravvedimento operoso, così come consentito dalla legge, quanto con effetti retroattivi che potessero in qualche modo mettere al riparo i datori di lavoro dalle prevedibili e nefaste conseguenze delle mancanze che in tutta evidenza venivano ad emergere con il tragico infortunio».
Con queste parole il giudice Giovanni Puliatti ha motivato le cinque condanne per l’incidente sul lavoro nel quale perse la vita Angiolino Bardelli, 60 anni, pensionato Fs, caduto dal trabattello del cantiere aperto all'agriturismo a Fonte Marina Alta di Casa Migliorini, nel territorio di Campagnatico. Parole dure, adesso depositate (i difensori stanno già preparando gli appelli), nei confronti sia dei «direttori d’orchestra», così come vengono definiti i responsabili del cantiere, sia degli «orchestrali», anche se questi hanno avuto alcune differenziazioni in termini di responsabilità.
A Spartaco e Daniele Priore il giudice attribuisce l’innesco di «marchingegni» che avevano visto il coinvolgimento della madre Antonella Mescolini (che «si inseriva prepotentemente al fine di supportare i figli») ma anche di numerosi professionisti. Ai fratelli imputati il giudice contesta la mancanza di trasparenza nel comportamento: «hanno assunto una condotta sospetta, relazionandosi con i familiari di Bardelli in modo poco chiaro, e se questo da un lato può attribuirsi alla concitazione del momento e al coinvolgimento emotivo, appare comunque, sospetto considerato che forniscono varie versioni non sempre coerenti in merito allo svolgimento dei tragici fatti e che appaiono distratti rispetto a quella che doveva essere la reale e unica preoccupazione: la salute dell’operaio, peraltro amico».
Chiaro, secondo il giudice, che Bardelli era un operaio estemporaneo, «reclutato all’ultima ora per aiutarli», e che non c’era intenzione di regolarizzarlo. Chiaro che nel cantiere mancavano «le più elementari regole di sicurezza». Chiaro che mancava il Pos, che era obbligatorio, che fu redatto subito dopo («proprio il giorno dell’incidente o al più il giorno successivo»)e retrodatato. Chiaro che di quest’ultima carenza deve essere considerato responsabile, secondo la sentenza, l’ingegner Gianni Bartalucci, responsabile per la sicurezza. Che il piano di sicurezza «fosse stato redatto in fretta e furia», comunque dopo l’incidente, era un dato certo, come confermato dal tecnico Francesco Ciaravella (aveva già chiuso le sue pendenze con una condanna con il rito abbreviato) «che aveva ricevuto in tal senso l’incarico dalla Elisabetta Fanti» (la consulente del lavoro che aveva predisposto la modulistica per la firma dei documenti relativi all’infortunato), «allertata proprio dal commercialista Giorgio Mensi per regolarizzare la posizione del lavoratore; nello studio del primo si erano recati i fratelli Priore che avevano poi ritirato il documento, sottoscritto dal Bartalucci che avrebbe dovuto invece collaborare alla redazione».
Sui fratelli Priore resta il sospetto che abbiano preso il portafogli di Bardelli da cui ricavare i documenti per la regolarizzazione: e il giudice stigmatizza la «fitta rete di contatti e movimenti finalizzati a eludere le prevedibili conseguenze del loro sciagurato sistema di gestione del cantiere e, successivamente, di sbarazzarsi della titolarità della ditta e di cercare di disfarsi dei beni eventualmente aggredibili». E il comportamento dei Priore prima, durante e dopo i fatti «denotanti una assoluta mancanza di resipiscenza, impedisce che possano essere concesse le attenuanti generiche».
Tra gli altri «orchestrali», una «posizione preminente e indiscussa assume la Fanti», stando alle motivazioni, perché «in lei sicuramente non poteva mancare la consapevolezza della gravità dell’infortunio, ma soprattutto che da tale gravità e dal decesso dipendeva l’impossibilità della raccolta postuma della firma di Bardelli, ovviamente falsa». «Non può invocare la buona fede e l’aver solo messo in opera pratiche consuetudinarie di spessore solo amministrativo».
Invece il giudice è del parere che non si possa parlare di un «concerto» per quanto riguarda il concerto degli altri professionisti.
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