Il Tirreno

Grosseto

Centro direzionale, un colpo al cerchio e uno alla botte dal Tar

di Paola Villani
Centro direzionale, un colpo al cerchio e uno alla botte dal Tar

Legittime le richieste del Comune al consorzio Diaccio ma secondo i giudici è mancata la trasparenza

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FOLLONICA. La pratica su una nuova lottizzazione viene archiviata e il Tar dà ragione ai privati, sottolineando che il Comune ha compiuto una «grave violazione del dovere di trasparenza». La vicenda su cui si è espresso il tribunale nei giorni scorsi ha inizio nel lontano 2002 quando i proprietari di alcuni terreni al di là dell'Aurelia si unirono in consorzio e presentarono in municipio un piano per costruire un centro fieristico direzionale.

Nel 2005 poi l'amministrazione ha approvato il Piano strutturale e nel 2009 il Regolamento urbanistico: dal Diaccio però non hanno accolto bene le modifiche apportate al nuovo strumento che detta le regole per il tessuto urbano follonichese, perché con quel nuovo atto del 2009 il Comune imponeva loro di inserirsi in un comparto più grande rispetto a prima, individuando tra le loro proprietà una zona non edificabile per rischio idraulico e nel contempo chiedeva in cambio un'opera a favore della comunità (applicando la formula della perequazione, che appunto prevede che chi costruisce nuovi stabili conceda al patrimonio pubblico strade, illuminazione, o parte di terreno).

Insomma l'acredine con l'amministrazione è nata dopo l'approvazione del nuovo Regolamento urbanistico che ha di fatto cambiato le carte in tavola al consorzio. Il Tar ha respinto il ricorso dei proprietari, l'amministrazione infatti secondo i giudici: «ha dato contezza della ragioni per le quali non ha accolto integralmente le osservazioni presentate», nella delibera si fa riferimento alla richiesta del consorzio e si spiega il perché non è stata accolta. «Il disposto normativo – dicono i giudici - richiamato dai ricorrenti non comporta peraltro l’obbligo di motivare le scelte di fondo effettuate dall’amministrazione, che rientrano nell’area del merito amministrativo e possono quindi essere sindacate solo per travisamento di fatto o manifesta irragionevolezza. Esso invece implica che l’amministrazione debba prendere in esame le osservazioni presentate e dia conto delle ragioni per le quali sono ritenute contrastanti con le scelte e gli indirizzi di fondo della pianificazione la cui elaborazione, si ripete, rimane compresa nell’area della potestà amministrativa di merito».

La previsione di inedificabilità assoluta in un'area compresa nelle loro proprietà è data poi dal rischio idraulico, quindi anche questo punto non è tacciabile di ricorso. «I ricorrenti non possono vantare un’aspettativa giuridicamente tutelata – spiegano dal tribunale - conseguentemente alla presentazione di un piano di lottizzazione; detta posizione potrebbe sorgere solo con la sua approvazione che nel caso di specie non risulta avvenuta. Inoltre l’esistenza di precedenti favorevoli previsioni pianificatorie non implica l’esistenza di una posizione giuridicamente tutelata in capo ai beneficiari, perché l’amministrazione è sempre libera di modificare le proprie scelte pianificatrici». È accolto invece il ricorso sull'archiviazione del piano di lottizzazione perché secondo il Tar: «L’amministrazione ha provveduto all’archiviazione dell’istanza in base ad una disposizione il cui ambito applicativo è limitato alla domanda di permesso di costruire – dicono i giudici - Tale norma non poteva essere applicata pertanto nel caso di specie, come correttamente pretendono i ricorrenti».

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