Sicurezza
«Sub morti, la titolare non ha responsabilità»
Le motivazioni dell’assoluzione di Daniela Lucciola: solo il compagno aveva conoscenze tecniche
GROSSETO. L’unico vero amministratore della Underwater Activity srl è stato sempre Andrea Montrone. Il fatto che - per mere ragioni fiscali e familiari -abbia intestato la società alla compagna Daniela Lucciola e che sia stata quest’ultima a firmare tutti i documenti fiscali non significa nulla da un punto di vista penale. E dunque la donna, indagata fino all’udienza preliminare per la cooperazione colposa nell’incidente del 10 agosto 2014 in cui persero la vita i tre sub, Fabio Giaimo, Gianluca Trevani e Enrico Cioli, intossicati dal monossido di carbonio entrato nelle bombole, deve essere assolta per non aver commesso il fatto.
Il giudice Marco Bilisari ha così motivato il proscioglimento della donna. Perché, analizzando il materiale probatorio, il magistrato osserva nelle motivazioni adesso depositate che «non emerge dagli atti la prova di una compartecipazione colposa della Lucciola al fatto; è emerso senz’ombra di dubbio, dall’evoluzione delle indagini, che l’imputazione nei suoi confronti è scaturita esclusivamente dalla posizione formale rivestita nella società; detti elementi pertanto appaiono cristallizzati e insuscettibili di un completamento in senso favorevole all’accusa nel corso del dibattimento». Per questo motivo non ci sarà un processo per lei, mentre lo stesso giudice ha rinviato a giudizio Andrea Montrone, amministratore di fatto e titolare del diving Abc, il suo collaboratore Maurizio Agnaletti e comunque la società Underwater Activity: per loro la prima udienza si terrà il 4 dicembre davanti al giudice Muscogiuri.
Tornando alla sentenza di proscioglimento, i testimoni, nota il giudice, hanno escluso una partecipazione diretta della donna all’attività del diving; la stessa Lucciola aveva dichiarato che la sua era una carica prettamente figurativa, assunta su richiesta del compagno. Una «testa di legno», come nota lo stesso giudice. Nulla ha commesso in relazione all’imputazione, che ha esteso a lei le contestazioni originarie della richiesta di giudizio immediato. Secondo il gup, non è possibile estendere alla Lucciola quella parte di imputazione che contesta ad Agnaletti le operazioni di ricarica delle bombole nel giorno del 9 agosto o in precedenza. Anche le contestazioni omissive non possono trovare spazio, sempre secondo la sentenza: le carenze nelle operazioni possono essere contestate solo a chi ricopre il ruolo effettivo di(datore di lavoro o armatore, in relazione al concreto svolgimento delle funzioni. Le uniche responsabilità in capo alla donna sarebbero, eventualmente, solo quelle di inosservanza dei doveri di vigilanza e di controllo sulla corretta gestione della società. Se da questo punto di vista Daniela Lucciola ha obblighi, non ne ha secondo Bilisari sulle questione squisitamente tecniche, «su cui solo il compagno aveva una conoscenza tecnica». (p.s.)
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