Il Tirreno

Grosseto

Buoni fruttiferi, il capitale va triplicato

Adiconsum vince contro Poste Italiane che voleva consentire la riscossione solo per il doppio

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GROSSETO. Vittoria di un consumatore e di Adiconsum Grosseto contro Poste Italiane per la riscossione di due buoni fruttiferi postali depositati nel 1998.

Si tratta - spiega l’associazione di consumatori che dà notizia della causa adesso conclusa davanti all’Arbitro bancario finanziario - di due buoni fruttiferi postali, da 5 milioni di lire l'uno, aperti da un associato nel 1998, con scadenza a 17 anni e rimborsabili con capitale triplicato.

«Trascorsi i 17 anni - si legge in una nota di Adiconsum - il consumatore si presenta agli sportelli di Poste per poter incassare i buoni ma gli viene data la notizia che anziché il capitale triplicato, come riportato sui buoni, potrà riscuotere soltanto il capitale raddoppiato per via di successivi decreti ministeriali. L'Adiconsum di Grosseto, dopo il primo reclamo a Poste, si è subito rivolta all'Arbitro bancario finanziario, rifacendosi alla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Riunite n°13979/07, che sancisce: "Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il Decreto del presidente della repubblica 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono" ». Una questione giuridico-tecnica che si è risolta a favore del titolare dei buoni fruttiferi.

A valere dunque, conclude l’associazione «è il rendimento scritto sul buono e non i decreti ministeriali, pertanto Adiconsum invita i consumatori a consultare il sito di Poste Italiane al fine di verificare il numero di serie di buoni oggetto di controversia e di rivolgersi ai nostri sportelli territoriali per qualsiasi informazione e assistenza».

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