Finanza
«Quel licenziamento fu ingiusto»
Confermata la sentenza che obbliga Acquedotto al reintegro
GROSSETO. Il giudice del lavoro Antonella Casoli ha confermato l’illegittimità del licenziamento di Francesco Pedone da parte di Acquedotto del Fiora.
Nel settembre dell’anno scorso, lo stesso giudice aveva stabilito l’ingiusta causa di allontamento del dipendente, cui era stata contestata l’iscrizione, da parte dell’Ordine degli avvocati, nell’elenco speciale degli avvocati alle dipendenze degli enti pubblici, su richiesta di Pedone: Acquedotto aveva lamentato la mancanza della propria autorizzazione. Il giudice aveva disposto il reintegro e il versamento delle mensilità non corrisposte. Acquedotto aveva presentato ricorso, anche quello per la ricusazione del giudice. Entrambi respinti.
La dottoressa Casoli osserva tra l’altro che è vero che l’iscrizione all’albo speciale del 2013 è di per sé illegittima (Pedone si è occupato solo di questioni amministrative pur essendo all’ufficio legale) ma deve essere valutata in termini di neutralità per l’ente cui il ricorrente appartiene. Il giudice dichiara di non poter comprendere il pregiudizio di cui Acquedotto sarebbe vittima: l’iscrizione è a tutela della professione forense e non del datore di lavoro. Nessuna censura deve essere mossa a Pedone per la comunicazione a Fiora di avvenuta iscrizione, avvenuta nel 2013 e dunque prima della contestazione disciplinare risalente al 2014. Non vi è neanche prova di attività lavorativa estranea a quella oggetto del lavoro dipendente, in orario di lavoro, né vi sono elementi tali da ritenere incrinato il vincolo fiduciario. Acquedotto deve pagare 2.500 di spese di lite. (p.s.)
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