Il Tirreno

Grosseto

«Teletirreno, licenziamenti legittimi»

di Pierluigi Sposato
«Teletirreno, licenziamenti legittimi»

Respinto il ricorso di sette ex dipendenti che lamentavano l’ingiusta causa: l’attività di Teleradio Center era davvero cessata

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di Pierluigi Sposato

GROSSETO

«La domanda è infondata e, pertanto, deve essere respinta». Il giudice del lavoro non ha accolto i ricorsi di sette ex dipendenti di Teletirreno (giornalisti e tecnici), che contestavano l'illegittimità dei licenziamenti del settembre 2011 perché da loro ritenuti privi di giusta causa. Il procedimento era rivolto contro le emittenti del gruppo di Piero Barbagli, cioè Teleradio Center, Telegest, Cpv e in ultimo anche Tva: gli ex dipendenti sostenevano che non vi era stata una reale cessazione di attività a causa del passaggio dall'analogico al digitale ma che vi era stata una prosecuzione con una nuova emittente, Tirreno Channel (stesso direttore, stessi cameraman), e che nella sede di via Giada avevano trovato posto filiali di due società del gruppo (Telegest e Cpv e poi anche Tva).

La dottoressa Antonella Casoli ritiene che non sia applicabile la disciplina della legge 223 del 1991, perché il ctu Paolo Chiella nominato dal giudice ha individuato in 14,31 il numero dei dipendenti, part time compresi (e ciò ha fatto la differenza), nel semestre precedente al licenziamento. Né secondo il giudice si può effettuare un conteggio complessivo dei dipendenti del gruppo: c'era condivisione della direzione e dell'assetto proprietario ma non per Tva (Arezzo Tv srl all'epoca dei licenziamenti) che operava su Arezzo e che era di proprietà della sola figlia di Barbagli. Per Telegest e Cpv la sede era Monteriggioni e non c'era condivisione di strutture (Teleradio Center era a Grosseto). E se Barbagli in seguito aveva aperto una sede in via Giada, «la circostanza non appare significativa se non dell'interesse di Barbagli a mantenere un presidio fisico a Grosseto malgrado la cessazione dell'attività di Teleradio Center», nota il giudice. Che osserva poi che non c'erano integrazione di attività né utilizzazione indifferenziata dei dipendenti; idem per Tva. Insomma, secondo la dottoressa Casoli non vi sono i requisiti per una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività. E se dunque l'impresa non è unica, deve essere esclusa la tutela della legge 223 come pure dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Il procedimento non ha nemmeno portato all'accertamento di un trasferimento di azienda. Non c'è stata cessione perché «è pacifico» che Teleradio Center abbia cessato le attività a causa dell'obbligo del passaggio al digitale e che Tva abbia iniziato a trasmettere sullo stesso digitale avendo ottenuto la banda dopo aver partecipato alla gara regionale. Nessuno dei dipendenti di Teleradio Center è stato ceduto a Tva o da questa riassunto. E non importa, ancora secondo il giudice, che Tva abbia stipulato contratti pubblicitari con le stesse agenzie o alcune delle agenzie di cui si serviva Teleradio Center: poteva farlo come qualsiasi altra emittente non avente alcun legame. «L'attività svolta da Teleradio Center quindi non può che dirsi effettivamente cessata, con conseguente prova del giustificato motivo oggettivo addotto dal datore di lavoro a fondamento dei licenziamenti». E non spetta al giudice sindacare sulle scelte dell'azienda, come ad esempio su una possibile fusione con altra società per garantire la prosecuzione dell'attività.

Adesso ai ricorrenti - che dovranno pagare le spese per la consulenza tecnica d'ufficio - resta la strada dell'appello.

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