Sicurezza
Casa popolare, il Tar respinge il ricorso presentato da Falzea
No alla revoca della convenzione tra Comune e ditta fallita e no all’assegnazione dell’alloggio al Fosso dei Mulini
GROSSETO. Il Tar della Toscana, sezione seconda, ha messo una parola importante - non definitiva ma comunque significativa - sul caso di Bruno Falzea, il grossetano che da anni lotta a colpi di carte bollate (ma anche con uno sciopero della fame) su vari piani, dal civile (ricorso in Cassazione ancora pendente) all'amministrativo, per vedersi riconosciuto il diritto di diventare proprietario di una casa popolare al Fosso dei Mulini, costruita da una ditta poi fallita (2002). Un caso approdato anche in consiglio comunale e perfino in Parlamento.
Una parola che non è però favorevole a Falzea (difesa Argese), il quale si è visto respingere adesso il ricorso presentato nel 2012 contro il Comune di Grosseto (difesa Gulina). Falzea chiedeva che il Comune revocasse o risolvesse la convenzione del 1991 stipulata tra la Biemme Costruzioni snc e la stessa amministrazione con la quale la società era diventata assegnataria e concessionaria del diritto di superficie n.9 del comprensorio Peep; chiedeva anche che gli venisse assegnata la proprietà dell'alloggio (primo piano, scala D, interno 1) di cui era diventato promissario acquirente dopo la stipula del preliminare in quello stesso 1991; e chiedeva infine il risarcimento del danno arrecato dal Comune, fino a 30mila euro.
Secondo il Tar (Romano presidente, Di Santo, Viola estensore) «la pretesa del ricorrente alla risoluzione della convenzione appare assolutamente non supportata dalla ricostruzione fattuale e giuridica della fattispecie». Tra l'altro, Falzea al momento del preliminare non pretese il rilascio della fidejussione né il vaglio di congruità e corrispondenza da parte del Comune ma si era «accontentato - scrivono ancora i giudici fiorentini - delle sole garanzie di legge che non prevedevano certamente il rilascio della garanzia», tra l'altro portato a conoscenza del Comune solo il 12 dicembre 1994. E in questa data «non era più possibile attivare un meccanismo civilistico di garanzia» che doveva essere preventivo al versamento di acconti o caparra, «essendo ormai stato stipulato il contratto preliminare e corrisposto praticamente quasi l'intero prezzo dell'alloggio». Non sarebbe poi stato da applicare l'obbligo di prestazione della fidejussione «a seguito della scelta negoziale del ricorrente (pienamente legittima per il nostro ordinamento) di non avvalersi della garanzia e di concludere comunque il preliminare«.
Corretta poi, ancora secondo il Tar, la ricostruzione contenuta nella richiesta di archiviazione che la Procura firmò nel 2007 a proposito di uno dei funzionari incaricati di seguire la pratica. E inoltre «la risoluzione della convenzione in ipotesi di fallimento del concessionaria non è per nulla automatica e vincolata ma è destinata a trovare applicazione solo “qualora il concessionario venga dichiarato fallito prima della integrale realizzazione dell'iniziativa e senza che sia garantita la realizzazione degli alloggi secondo le clausole della convenzione"». Ma qui il fallimento Biemme è intervenuto dopo: rimanevano soltanto «da perfezionare i trasferimenti definitivi degli alloggi» e il sindaco aveva «congruamente esplicitato» nel 2012 «le ragioni che portano a ritenere impraticabile la risoluzione della convenzione».
Il Tar chiude con una chiosa destinata a Falzea: «Del resto, l'intervento di un provvedimento di risoluzione della convenzione arrecherebbe più male che bene al ricorrente, non essendo per nulla indiscusso il diritto al trasferimento del bene ed essendo ancora più problematico il trasferimento all'amministrazione comunale della quota parte di prezzo pagata al concessionario ormai fallito».
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