Il dolore
Contratti Iside: il Comune deve pagare
Ritenuti illegittimi dal giudice del lavoro. Ma le due dipendenti che hanno fatto causa non saranno comunque riassunte
GROSSETO. Sono illegittimi i contratti a termine stipulati da Comune e Iside - l'Istituzione comunale per i servizi infanzia e documentazione - con due collaboratrici amministrative B3. Il giudice del lavoro Antonella Casoli ha riconosciuto le ragioni di due dipendenti e ha condannato i due enti a risarcire in solido il danno patito. In particolare, ciascuna di loro dovrà vedersi riconosciute 20 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre a interessi e rivalutazioni.
Una sentenza che il Comune si appresta ad appellare, dopo aver contestato già durante il procedimento le motivazioni con le quali Deanna Corsi, di Sticciano Scalo, e Arianna Bisconti, di Grosseto, si erano rivolti al Tribunale, assistite dall'avvocato Monica Tocci.
Sentenze fotocopia, quelle della dottoressa Casoli, perché entrambe ripercorrono i medesimi aspetti di fatto e normativi. Il giudice respinge comunque per ambedue la richiesta di conversione di quel rapporto in uno a tempo determinato, come anche la possibilità di promozione interna riconosciuta in quel periodo ai dipendenti stabili (serviva una selezione cui le ricorrenti non avevano partecipato).
Corsi aveva lavorato dal 2004 al 2006 con il Comune e, dal 2007 a oggi (il ricorso è datato dicembre 2011) con Iside; Bisconti dal 2001 al 2006 con il Comune e successivamente con Iside (fu costituita nel dicembre 2006). Entrambe lamentavano, tra l'altro, l'abuso del ricorso ai contratti a termine. E tali vengono definiti dal giudice, perché almeno alcuni di quei contratti - quelli a partire dal maggio 2006 - non danno «assolutamente conto né delle ragioni eccezionali e temporanee a base delle assunzioni a termine, che l'amministrazione era tenuta a esplicitare sin dal 2006, né tanto meno della sussistenza, in concreto, dei presupposti richiesti dalla contrattazione collettiva». Non è sufficiente secondo la dottoressa Casoli il riferimento a «una generica e imponderabile fase di ripensamento della struttura e dell'organizzazione» che aveva portato gli enti ad affidare all'esterno alcuni servizi. Ciò sia per il Comune sia per Iside.
E la difesa del Comune appare per il giudice non condivisibile anche quando fa riferimento alla disciplina particolare di stabilizzazione dei precari, che non deroga da quella generale. Notato che anche per il personale scolastico degli enti locali va applicato il termine massimo di 36 mesi per la stipulazione di successivi contratti a termine con lo stesso lavoratore, il giudice indica come violata la normativa «avendo pacificamente l'amministrazione intrattenuto con la ricorrente un rapporto complessivamente superiore a 36 mesi, anche non continuativi, avuto riguardo al periodo alle dipendenze da Iside».
Impossibile invece (per orientamento di Cassazione tra il 2010 e il 2012) riconoscere alle due ricorrenti il diritto all'assunzione. Il ristoro del danno invece può avere luogo. E la dottoressa Casoli ritiene «maggiormente conforme alla normativa europea non gravare il lavoratore dell'onere di una prova, sostanzialmente diabolica, del danno subito per non essere stato assunto a più riprese a tempo determinato anziché di essere stabilizzato". E poiché è pacifico che le ricorrenti non abbiano più avuto un rapporto di lavoro stabile, ecco dimostrato il danno. Il giudice preferisce applicare le venti mensilità anche dopo la riforma dell'articolo 18.
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