Attenzione
Affondò nel porto Nessun risarcimento per la nave Orestina
I proprietari presentarono ricorso al Tar contro il ministero ma il giudice lo boccia: la procedura di recupero fu regolare
PORTO SANTO STEFANO. Nessun risarcimento (70.000 euro) da parte del ministero per i titolari di Orestina che anzi dovranno pagare le spese del giudizio.
Ha imboccato le vie legali la vicenda del motopeschereccio ancorato al molo Garibaldi che affondò un giorno d’estate di quattro anni fa. Erano le 6 del mattino del 30 luglio 2011 quando il mezzo lungo 22 metri e pesante 50 tonnellate - Orestina - sprofondò nel fondale: l’imbarcazione era da tempo in disarmo e i proprietari stavano espletando le pratiche amministrative per il via libera alla demolizione quando il destino imboccò una via diversa. La barca si inabissò rimanendo sommersa: un colpo duro al cuore di tanti portosantostefanesi che ne avevano seguito le sorti. Nella sua lunga vita la barca aveva catturato tonnellate e tonnellate di pesce: la gente del porto se la ritrovava ora affondata e con l’acqua penetrata nel fasciame improvvisamente allentato: quasi un autoaffondamento. Da lì in poi iniziarono le pratiche del recupero, che è avvenuto a fine settembre del 2011.
La società M/P Mirella di Galatolo nel 2012 ha poi presentato ricorso al Tar chiedendo al Ministero un risarcimento del danno (70.000 euro) che sarebbe derivato dal «colpevole ritardo» ministeriale nell’autorizzare il recupero del peschereccio affondato. Secondo la società il ministero avrebbe seguito l’ordinario procedimento per la demolizione delle navi, senza tener conto che Orestina era nel frattempo affondata e che si doveva procedere urgentemente al recupero. Un ritardo che avrebbe comportato alla società «un danno che avrebbe potuto essere evitato». Ma ora il Tar ha rigettato l’istanza della proprietà non riscontrando ritardi ministeriali: l’autorizzazione alla demolizione è stata rilasciata dall’ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano nella stessa data in cui il decastero delle politiche agricole ha riscontrato la richiesta della società armatrice di ottenere il nulla osta alla demolizione anticipata del peschereccio. Procedura regolare, dunque e ricorrenti tenuti al pagamento delle spese.
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