Il Tirreno

Grosseto

Amiatina, il Tar boccia la Provincia

di Fiora Bonelli
Amiatina, il Tar boccia la Provincia

I giudici rendono note le motivazioni della sentenza che dà ragione alla ditta aggiudicataria: l’ente aveva ritirato l’appalto

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ARCIDOSSO. Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha reso note le motivazioni della sentenza che dà ragione alla società Gaudioso lavori srl, difesa dall’avvocato Dario Gioia, per l’annullamento della determinazione 3130/2014, con la quale la Provincia di Grosseto aveva revocato tutti gli atti della procedura di gara per l’ammodernamento e messa in sicurezza della strada provinciale Amiatina e dell’aggiudicazione alla Gaudioso, stabilendo di dirottare le risorse per la manutenzione della viabilità.

Il Tar dà torto marcio a questa operazione della Provincia, contro la quale avevano preso posizione, oltre che la Guadioso, anche molti sindaci dell’Amiata e spiega anche perché la società ha diritto all’indennizzo e al risarcimento dei danni.

La Gaudioso lavori aveva partecipato alla gara indetta dalla Provincia per la strada nel tratto Arcidosso – Aiole e se l’era aggiudicata. La Provincia però aveva poi annullamento degli atti poiché, aveva motivato, l’impegno finanziario non permetteva di rispettare i vincoli e degli obiettivi del patto di stabilità.

La ditta aveva impugnato la decisione osservando che «le ragioni della scelta operata dall’amministrazione sarebbero di altra natura, anche perché le risorse per l’appalto in questione venivano stanziate ad altre e diverse opere di viabilità, rivelando la volontà della Provincia di modificare in corso d’opera le proprie politiche di investimento».

Il Tar è della stessa opinione. Secondo i giudici fiorentini il contenuto degli atti della determinazione 3130/2014 non appare idoneo a giustificare la revoca dell’appalto.

In primo luogo, sottolinea il Tar, per la «genericità delle affermazioni della Provincia circa l’effettiva incidenza della spesa prevista sui vincoli del patto di stabilità, la cui violazione viene prospettata in termini di rischio potenziale, senza chiarire quali priorità abbiano indotto l’amministrazione a revocare l’aggiudicazione disposta in favore della ricorrente e non altri impegni di spesa».

Il tribunale amministrativo aggiunge anche che «non è stato smentito che l’unico appalto ad essere revocato a seguito delle verifiche sul rispetto del patto di stabilità sia quello aggiudicato, pur provvisoriamente, alla società ricorrente: a tale proposito, le difese della Provincia sostengono che si tratterebbe dell’appalto maggiormente incidente sul limiti imposti dal patto e la cui mancata realizzazione non avrebbe determinato situazioni di pericolo per la pubblica incolumità; argomenti che, oltre a rappresentare un’inammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato, non sono corredati da alcun dato obiettivo che permetta di riscontrane l’attendibilità e ragionevolezza».

Infine il Tar aggiunge che «il programma delle opere pubbliche per l’anno 2015, ancorché solo adottato dalla Provincia, reca una previsione di spesa, anche per opere stradali, astrattamente idonea alla copertura dell’appalto in questione, ciò che rende ancora più difficoltoso comprendere le ragioni della scelta operata».

Insomma, secondo il Tar poiché i soldi che la Provincia aveva ritirato dal progetto di sistemazione della Amiatina sarebbero stati usati comunque per la manutenzione, cadrebbero le ragioni avanzate dall’ente per rinunciare al progetto.

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