Sicurezza
Impresario condannato a risarcire l’Inail con 700mila euro
Riconosciuto responsabile penalmente per l’incidente in cui perse la vita un operaio deve ora gli assegni versati dall’ente ai congiunti
GROSSETO. Pietro Franci aveva 40 anni quando morì, cadendo dal ponteggio di un cantiere in via Circonvallazione, a Manciano: era il 12 settembre 2012. L’Inail aveva pagato le spese funerarie e gli assegni per i familiari. Adesso che il processo per omicidio colposo al datore di lavoro si è concluso - e si è concluso con una condanna definitiva dell’imputato per le omissioni in materia di sicurezza sul lavoro - l’Inail vuole da lui il denaro anticipato. Ed è un conto da capogiro: oltre 700mila euro.
Marcello Ripalvella, 51 anni, di Pitigliano, li dovrà pagare (ma potrà comunque fare ricorso) per effetto della sentenza del giudice del lavoro Antonella Casoli, che ha accolto l’istanza dell’ente in una di quelle che si chiamano tecnicamente “azioni di regresso”. Assistito dall’avvocato Daniele Medici, l’Inail aveva fatto causa a Ripalvella (avvocato Causo) chiedendo la rifusione delle cifre versate ai superstiti: 1.500 euro per i funerali, 439mila euro di valore capitale della rendita residua (al settembre 2013), 238mila di acconti e ratei (a quella stessa data) più gli interessi di quasi 28mila euro (idem).
Perché chiedere il denaro a Ripalvella? Perché l’impresario edile era stato rinviato a giudizio davanti al giudice di Orbetello per carenze in materia di sicurezza: non era stato predisposto un ponte sviluppabile deputato al solo trasporto delle persone e non fu vigilato perché le attrezzature fossero installate in conformità alle istruzioni e utilizzate correttamente. Prima udienza nel 2006, poi la condanna, confermata in appello nel 2009 e diventata definitiva in Cassazione nel 2010. Dunque l’Inail ha chiesto che Ripalvella fosse dichiarato responsabile per i danni conseguenti all’infortunio e la condanna dell’impresario a 706mila euro. Conclusioni contrastate energicamente dal legale di Ripalvella: nonostante il divieto del datore di lavoro, ha sostenuto, l’operaio aveva caricato materiale pesante sul ponteggio che era destinato al solo passaggio del personale, in quanto l’attrezzatura era stata rubata la notte precedente dal cantiere; e il responsabile per la sicurezza del lavoro non si era presentato al cantiere.
Il giudice Casoli nota che Ripalvella è responsabile anche civilmente e ritiene applicabile la normativa che consente all’Inail «di ottenere quanto erogato ai congiunti a titolo di indennità dovute ai sensi di legge», ritenendo utilizzabile il materiale probatorio scaturito dal procedimento penale. Tra cui le conclusioni del dipartimento prevenzione della Asl 9 sulle carenze discontrate sulle attrezzature, sull’obbligo di informazione sui rischi e sulla vigilanza. Riconosciuta come infondata l’eccezione di prescrizione (interrotta da due diffide del 2010 e 2012), il giudice ha condannato l’impresario a pagare i 706mila euro richiesti dall’Inps, più gli interessi, più le spese di lite (8mila euro).
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