Il Tirreno

Grosseto

sentenza del giudice di pace

Resta senza linea Il gestore paga anche il danno esistenziale

GROSSETO. Il giudice di pace ha condannato un gestore telefonico a pagare 100 euro di danni patrimoniali e 900 di danni esistenziali a un utente che era rimasto senza linea fissa dal 5 ottobre al 21...

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GROSSETO. Il giudice di pace ha condannato un gestore telefonico a pagare 100 euro di danni patrimoniali e 900 di danni esistenziali a un utente che era rimasto senza linea fissa dal 5 ottobre al 21 dicembre 2011 e che, pur avendolo richiesto, non si era mai visto attivare il servizio Adsl (che pure aveva pagato).

Lo rende noto Confconsumatori, a conclusione di una lite durata anni tra una abbonata a Teletu residente in una zona isolata della provincia e la compagnia. «La signora, dopo aver tentato anche di cambiare gestore inutilmente passando a Telecom, si rivolgeva alla Confconsumatori di Grosseto ed il tentativo di conciliazione andava deserto per la mancata comparizione del gestore telefonico». Attraverso l'avvocato Ilaria Nunziata, la donna aveva chiesto al Tribunale un ordine d'urgenza per la riattivazione del servizio; «solo dopo la notifica del cautelare dinanzi al Tribunale di Grosseto la compagnia riattivava la rete telefonica».

Quindi l’utente è andata in giudizio per ottenere i danni patiti «essendo rimasta priva di servizio per circa due mesi, abitante in una zona non ben coperta dal servizio di telefonia mobile priva anche di impianto d'allarme funzionante in quanto collegato alla rete telefonica. Dopo anni di lite il giudice di pace di Grosseto condannava il gestore telefonico alla refusione di euro 100 per danni patrimoniali conseguenti al maggiore costo connesso all'utilizzo del telefono cellulare ed euro 900 a titolo di danno esistenziale. Si traggono dalla sentenza due importanti principi: la compagnia telefonica non può fare lo scarica barile nel caso di migrazione ad altro gestore e deve garantire il servizio sin quando questo effettivamente non passi al gestore subentrante. Secondo il giudice infatti le delibere dell'Agcom in questione sono da considerarsi di "natura domestica" nel senso che disciplinano i rapporti tra operatori telefonici mentre il rapporto con l'utente è regolato secondo i principi del codice civile; il servizio di telefonia domestica è un "bene essenziale" e per l'effetto va risarcito il disagio psico fisico derivante dallo stato di reiterato isolamento nelle comunicazioni con adeguato risarcimento».

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