Finanza
Per la Corte Costituzionale è un diritto fondamentale
GROSSETO. Contrario all’ordine pubblico e quindi illegittimo. Sono questi i due cardini sui quali si è appoggiata l’Avvocatura dello Stato nella sua opposizione alla trascrizione delle nozze di...
GROSSETO. Contrario all’ordine pubblico e quindi illegittimo. Sono questi i due cardini sui quali si è appoggiata l’Avvocatura dello Stato nella sua opposizione alla trascrizione delle nozze di Chigiotti e Bucci. Nozze prima trascritte allo Stato civile del Comune di Grosseto, su ordine del tribunale, e poi cancellate, su ordine della Corte d’Appello. Cardini che sono stati demoliti dagli avvocati Claudio Boccini e Fabiana Di Vincenzo, che seguono la causa per la richiesta di trascrizione del matrimonio celebrato a New York.
Si gioca tutta sul filo della giurisprudenza la memoria presentata dagli avvocati. «L’Avvocatura dello stato ripropone l’eccezione della contrarietà all’ordine pubblico del matrimonio omossessuale - scrivono - affermazione che, proveniendo dall’organo che difende lo Stato non può assumere solo una valenza giuridica ma esprime, purtroppo, anche una chiara e vetusta posizione politica». Posizione che è stata più volte ribattuta dal ministro dell’Interno Angelino Alfano. Eppure, la giurisprudenza parla chiaro: la Cassazione, richiamando una sentenza della Corte Europa ha stabilito che «il diritto al matrimonio non debba essere limitato in tutti i casi al matrimonio tra persone di sesso opposto e che il diitto al matrimonio ha acquisito un nuovo e più ampio contenuto, inclusivo anche del matrimonio contratto tra due persone dello stesso sesso». Stessa cosa, ad esempio, è successa a Bruxelles nell’ambito del riconoscimento di un matrimonio poligamo contratto in uno stato islamico. Ma anche il cardine della legittimità della trascrizione si sgretola sotto i colpi della Cassazione. «La trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile - si legge nella memoria - ha natura certificatoria. E la funzione pubblicitaria dell’atto è conforme ai principi espressi dalla Costituzione che qualificano la vita stabile di coppia same sex come espressione di un diritto fondamentale della persona». (f.g.)
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