Sicurezza
Assegno negato, per il giudice fu discriminazione
Condannato il Comune di Grosseto che respinse la domanda di una moldava con nucleo familiare numeroso
GROSSETO. Aveva avuto «carattere discriminatorio» la decisione del Comune di Grosseto che nel 2012 aveva respinto la domanda presentata da una quarantenne moldava abitante a Grosseto - soggiornante di lungo periodo - che chiedeva l’assegno che spetta ai nuclei familiari numerosi.
Lo ha stabilito il giudice del lavoro Antonella Casoli, che ha condannato l’amministrazione e l’Inps a versare tale assegno, relativo alla situazione 2011. La condotta discriminatoria è invece già cessata, perché il Comune si è poi adeguato. Ma inizialmente l’amministrazione si era opposta, sostenendo che all’epoca della presentazione della domanda la legge 388 del 2000 legittimava alla richiesta soltanto il cittadino italiano o comunitario e che solo successivamente il legislatore aveva previsto espressamente l’estensione del beneficio agli extracomunitari residenti.
Il giudice ha dato ragione alla donna, assistita dall’avvocato Alessandro Cerboni, sostenendo che il principio di parità tra il cittadino nazionale e il soggiornante di lungo periodo sancito dalla Direttiva comunitaria era stato già recepito nel 2007. E tale Direttiva, al punto 13, indica come essenziale l’assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli. Escludere i soggiornanti di lungo periodo dai benefici andrebbe in contrasto con le norme comunitarie e con la legislazione nazionale. E a conclusioni non differenti era giunta anche la Corte europea dei diritti dell’uomo, che si era espressa per un caso analogo nell’aprile scorso. Non riconoscere l’assegno significa violare il principio di non discriminazione. «Anche nel caso che ci occupa - scrive il giudice - è in cui è pacifico che la ricorrente fosse all’epoca della domanda in possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza essendo stata negata soltanto in ragione della nazionalità della richiedente (seppur residente in Italia e titolare di carta di soggiorno - permesso di soggiorno di lungo periodo), deve senz’altro affermarsi che il diniego opposto dal Comune abbia avuto carattere ed effetto discriminatorio». La complessità della questione e il fatto che la previsione di legge sia intervenuta solo dopo il deposito del ricorso induce il giudice a ritenere compensate le spese di lite.
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