La manifestazione
«Legittimi i controlli venatori»
Assolte le guardie giurate che avevano chiesto i documenti di caccia
GROSSETO. Nessun abuso delle funzioni pubbliche: le guardie particolari zoofile che svolgono i controlli venatori (senza compiere atti da ufficiale o agente di polizia giudiziaria) non commettono alcun reato.
Lo ha stabilito il giudice Sergio Compagnucci, che ha mandato assolti (il fatto non sussiste) Raimondo Silveri e Guerrino Rocchetti. Le due guardie erano finite sotto inchiesta dopo che tempo fa avevano chiesto i documenti di caccia a chi stava esercitando l’attività venatoria. Il caso era stato segnalato dalla Provincia alla Procura, che aveva aperto un fascicolo. Il sospetto era che le guardie zoofile avessero poteri di intervento limitati agli animali di affezione (cani e gatti, in sostanza), a prescindere dalla qualifica di polizia giudiziaria. E questa era la linea sostenuta dalla Procura, che al termine del dibattimento aveva chiesto la condanna (difesa Roberto Burzi).
Il giudice è stato di diverso parere. Il dottor Compagnucci ha dichiarato innanzi tutto che non è possibile «affermare che le guardie giurate particolari abbiano i poteri di agenti o ufficiali di pg anche nel controllo sugli animali diversi da quelli di affezione» e si è concentrato sul decreto prefettizio di nomina degli imputati quali guardie particolari giurate, riconoscendone la piena validità ed efficacia per Silveri - cui era stato sospeso e poi rinnovato 2011 al termine delle pendenze penali. È vero che quel decreto prescrive che l’attività protezionistica degli animali debba essere limitata agli animali di affezione ma il giudice ritiene tale limitazione illegittima perché contrastante con la legge sulla caccia (la 157 del 1992), in particolare con l’articolo 27. «Ragionando diversamente - prosegue il giudice - si consentirebbe al prefetto la nomina di figure atipiche di guardie particolari giurate - veri e propri ibridi, con poteri ampi (anche quali agenti e ufficiali di pg) in determinati settori, e sprovvisti invece di qualsiasi potere di controllo in altri - in palese contrasto con la normativa nazionale».
Silveri e Rocchetti sono stati quindi assolti perché «in occasione degli episodi contestati, si limitavano a esercitare l’attività di controllo venatorio, come era loro consentito in qualità di guardie particolari giurate nominate ai sensi dell’articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, senza compiere alcun atto richiedente i poteri di agenti o ufficiali di og». (p.s.)
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