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Grosseto

«Non poteva essere revocato il certificato di agibilità»

GROSSETO. Aveva sbagliato il Comune di Grosseto quando - nel lontano 2007 - aveva revocato la certificazione di agibilità al complesso Cav alla Canova, sei unità abitative nel territorio di Marina di...

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GROSSETO. Aveva sbagliato il Comune di Grosseto quando - nel lontano 2007 - aveva revocato la certificazione di agibilità al complesso Cav alla Canova, sei unità abitative nel territorio di Marina di Grosseto. Lo ha stabilito il Tar Toscana, sezione terza. Che ha accolto il ricorso di Andrea Collini e altri proprietari, rappresentati dall'avvocato Fabio Tavarelli.

L'ufficio edilizia privata aveva adottato il provvedimento nei confronti dei proprietari degli immobili facenti parte della Casa appartamenti vacanze, poiché aveva notato l'utilizzo residenziale in difformità dalla destinazione turistico-ricettiva derivante dall'autorizzazione dilizia: e aveva così revocato la certificazione di abitabilità. Contestualmente aveva disposto la cessazione dell'efficacia delle dichiarazioni di inizio attività presentate, oltre che da Collini, da Bruno Fumaneri. I titolari avevano fatto ricorso. Il Comune si era costituito con l'avvocato Simona Cruciani.

E il Tar (Nicolosi presidente, Messina e Gisondi estensore) lo ha accolto parzialmente, con una sentenza depositata all'antivigilia di Natale. «Denuncia di attività edilizia e certificato di agibilità non soggiacciono a disciplina identica - scrivono i giudici - trattandosi di provvedimenti collegati a presupposti diversi e che danno vita a conseguenze disciplinari non sovrapponibili». Poiché il certificato ha lo scopo di «accertare che l'immobile è stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti; funzione specifica della Dia edilizia è invece il rispetto delle norme edilizie e urbanistiche; pertanto i diversi piano ben possono convivere».

Secondo il Tar «l'accertamento della utilizzazione degli alloggi non conforme al titolo edilizio non poteva quindi costituire presupposto per la revoca della certificazione di agibilità». E comunque la repressione degli illeciti «può essere combattuta solo attraverso gli strumenti sanzionatori contemplati dalla legge, come peraltro lo stesso Comune di Grosseto ha fatto irrogando contro i ricorrenti le misure previste in caso di lottizzazione abusiva, la cui legittimità rimane oggetto di un separato ricorso», argomentano ancora i giudici fiorentini.

Dichiarata improcedibile invece la parte del ricorso che aveva per oggetto la Dia di esercizio attività di Cav presentata da Collini (questione superata da altra dichiarazione). Le spese di lite sono state compensate.

Pierluigi Sposato

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