Il Tirreno

Grosseto

Annullata la punizione a Buoncristiani

di Pierluigi Sposato
Annullata la punizione a Buoncristiani

Ritardi per i ricorsi contro le multe, adesso il Comune dovrà restituire all’ex comandante gli 8 giorni di retribuzione

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FOLLONICA. Il giudice del lavoro, Antonella Casoli, ha annullato perché ritenuta «sproporzionata» la sanzione della sospensione dal servizio che nel gennaio 2011 il Comune di Follonica aveva inflitto all’allora comandante-vice comandante Mario Angelo Buoncristiani, cui erano stati contestati presunti ritardi nella trasmissione delle controdeduzioni per i ricorsi alla Prefettura contro le multe per il Codice della strada, nonché per l'inosservanza di alcune disposizioni di servizio.

Il Comune aveva disposto la sospensione per 8 giorni. Il giudice ha condannato il Comune alla restituzione della somma trattenuta indebitamente e alla rifusione delle spese che Buoncristiani ha sostenuto nella costituzione in giudizio (avvocato Francesca Bencini), pari a 2.000 euro. A Buoncristiani era stato contestato il pregiudizio economico e all'immagine che Buoncristiani (comandante fino al dicembre 2009 e vice dal settembre 2010) avrebbe causato al Comune con il suo comportamento. Nella sentenza, il giudice riconosce in parole povere che effettivamente alcuni ritardi vi sono stati ma ne individua come provato nei confronti del ricorrente solamente uno (istruttoria del 2007) e che comunque le violazioni degli ordini di servizio non sono di gravità tale da comportare l'applicazione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione.

Gran parte dell'esame è stato dedicato dal giudice ai tempi di comunicazione delle deduzioni alla Prefettura, che deve essere fissato in 180 giorni. Il giudice nota che «nella maggior parte dei casi la comunicazione è avvenuta oltre i 4-5 mesi e anche in prossimità della scadenza dei 180 giorni», un ritardo che potrebbe aver influito sulla regolare conclusione dell'iter (con termini perentori). Tutti i ricorsi meno uno furono proposti poco prima della revoca dell'incarico di comandante e la nomina a vice con competenza sulle istruttorie: «per nessuno dei predetti ricorsi alla data della revoca risultava già trascorso persino il termine intermedio dei sessanta giorni, non ancora spirato ove computato a decorrere dalla nomina a vicecomandante». E i quei nove mesi Buoncristiani aveva comunque competenze? Il ricorrente ha dimostrato di essersi occupato delle istruttorie ma fino al dicembre 2010 la sua posizione organizzativa era di solo aiuto al comandante Lami e solamente dopo quella data doveva occuparsi dei ricorsi. Oltretutto, Buoncristiani era stato in malattia per diversi mesi. Insomma «Buoncristiani all'epoca non era attributario della specifica funzione» e l'unico ritardo contestabile era quello per un ricorso del 2007, con termine dei 180 giorni ampiamente superato.

Fondata invece la contestazione relativa alla violazione dell'obbligo di protocollo interno dei ricorsi del 28 e del 29 ottobre nonché del 2 novembre 2010, trattenuti da Buoncristiani e ritrovati da Lami. Ma, contratto nazionale di lavoro alla mano, il giudice rileva che «non rivestano una gravità tale da assurgere alla tipologia di infrazioni per le quali il contratto prevede l’applicazione della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione». E il ritardo per il ricorso del 2007 è talmente episodico per il giudice che non consente «di ravvisare una violazione che abbia determinato un disservizio o un danno economico o di immagine dell’ente».

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