Il Tirreno

Grosseto

«Licenziamento ingiusto» Acquedotto condannato

«Licenziamento ingiusto» Acquedotto condannato

Il giudice del lavoro ordina il reintegro di un dipendente dell’ufficio contenzioso L’azienda gli aveva contestato l’iscrizione all’elenco speciale degli avvocati

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GROSSETO. Non era una giusta causa. Il licenziamento di Francesco Pedone, dipendente dell'ufficio legale di Acquedotto del Fiora spa, deve essere annullato. E l'ente non solo deve reintegrarlo sul posto di lavoro ma deve anche risarcirlo per le mensilità non versate, pagare i contributi e riconoscere le spese di lite (2.200 euro). Lo ha stabilito il giudice del lavoro Antonella Casoli, che ha accolto il ricorso di Pedone (difesa Amerini) contro il licenziamento datato 7 maggio. L'Acquedotto (difesa Notari di Siena) aveva preso la decisione a seguito dell'iscrizione di Pedone, da parte del consiglio dell'Ordine, nell'elenco speciale degli avvocati alle dipendenze di enti pubblici. Un'iscrizione avvenuta in mancanza dell'autorizzazione del datore di lavoro, aveva lamentato l'ente. Non c'è bisogno di alcuna autorizzazione, ha stabilito il giudice nelle motivazioni della sentenza contro la quale Acquedotto potrà presentare ricorso.

Pedone era stato stabilizzato nel 2007, dopo alcuni contratti a termine, ed era stato assegnato dal 2011 al contenzioso e alla tutela dell'ambiente, per la parte amministrativa, senza aver mai ricevuto incarichi di rappresentanza e difesa negli affari legali. Nel gennaio 2013 era stato iscritto all'albo speciale, su sua richiesta. E ne aveva dato comunicazione all'ente. Da qui era partita la contestazione disciplinare.

La dottoressa Casoli è del parere che Pedone non aveva i presupposti per ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale. Ma anche che tale iscrizione «illegittima« non ha conseguenze per l'ente. Perché lo scopo è la «tutela della professione forense e non certo del datore di lavoro, il quale avrebbe potuto semplicemente decidere di non avvalersi mai dell'assistenza del dipendente illegittimamente iscritto dal consiglio dell'Ordine, segnalando se del caso al locale organismo la ritenuta erroneità della delibera assunta». Oltre tutto, l'autorizzazione all'iscrizione all'albo non è proprio prevista; la comunicazione al datore di lavoro non è dovuta né comporta violazioni del dovere di correttezza e lealtà nei confronti dell'azienda; e poi l'ente sapeva già dal 2013 (il provvedimento disciplinare è dell'aprile 2014) dell'iscrizione. Non c'è infine prova che Pedone abbia svolto attività lavorativa nello studio indicato all'Ordine per la pratica o che questa attività sia stata svolta in orario di lavoro per Fiora.

Insomma, tutto quanto fatto dall'avvocato Francesco Pedone non rappresenta infrazione alla disciplina o alla diligenza. E non rappresenta nemmeno insubordinazione. «Non vi era, al momento dell'irrogazione del licenziamento, alcun buon motivo che potesse indurre il datore di lavoro a temere per la corretta futura esecuzione del rapporto che aveva pacificamente a oggetto lo svolgimento di attività amministrativa».

Pierluigi Sposato

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