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CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Il Tar ribadisce: no camping in pineta

Il Tar ribadisce: no camping in pineta

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. Non poteva essere diversamente: ancora una volta il Tribunale amministrativo regionale ha confermato che l’ordinanza istituita dal Comune di Castiglione, che vieta di...

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CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. Non poteva essere diversamente: ancora una volta il Tribunale amministrativo regionale ha confermato che l’ordinanza istituita dal Comune di Castiglione, che vieta di accendere i fuochi in pineta, ma di svolgere anche tante altre attività collegate, è valida a tutti gli effetti e va rispettata.

La vicenda è nota da tempo, ed ha già avuto altri passaggi al Tar. Il consorzio il Pino promotore del ricorso, riteneva che nelle aree boscate, in particolare su un tratto di pineta di levante, in estate si potesse “campeggiare” liberamente. Anzi, magari con proprio con il camper di famiglia, allacciandosi alla rete idrica, o usando vari annessi esistenti. Una situazione già contestata dall’amministrazione, con i giudici fiorentini che in passato non avevano avuto nulla da ridire al riguardo sulle ragioni presentate dal Comune castiglionese. Il consorzio, che vanta circa 25 firmatari, ha invece voluto riprovare a far sentire le proprie istanze, proponendo una nuova consultazione al Tar, nel tentativo di sospendere in maniera cautelare, la decisione. E il tribunale amministrativo ha nuovamente sentenziato che «l'ordinanza sindacale n. 162 del 29.05.2013, notificata con raccomandata spedita il 03.06.20103 e ricevuta solamente il 10.06.2013, avente ad oggetto il divieto di sosta finalizzata al campeggio ed al pernottamento con campers, roulottes, furgoni attrezzati, tende da campeggio, mezzi meccanici, baracche, giacigli e quant'altro sia idoneo a consentire la dimora, seppure temporanea, delle persone in tutte le zone pinetate (pubbliche e private) del territorio comunale» - non può essere impugnata e ha respinto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento, rilevando che - «nessuna argomentazione viene prospettata in ordine al danno grave e irreparabile che l'atto impugnato sarebbe idoneo ad arrecare ai ricorrenti». Insomma, è impensabile sfruttare a proprio piacimento luoghi naturali, privati o pubblici, per trascorrere le vacanze con tutti i comfort a cui uno è abituato, senza rispettare le regole, come se fosse a casa propria. Inoltre il Tar della Toscana ha confermato la sua precedente decisione di rigetto del primo ricorso, nella parte in cui ha ritenuto che - «viene decisamente smentita nella motivazione del ricorso introduttivo, laddove si afferma che il contenuto del provvedimento risulta idoneo a produrre effetti pregiudizievoli nei confronti dei proprietari dei terreni, ancorché boscati, esponendo in maniera esponenziale a revocazione il loro diritto alla proprietà privata». Tutte considerazioni e argomentazioni fatte dai ricorrenti, ritenute però inconcludenti e che non forniscono apprezzabili elementi a supporto dell'istanza cautelare proposta nell'originario ricorso. Il Tar della Toscana ha nuovamente condannato il promotore del ricorso al pagamento di 1000 euro in favore del Comune, difeso dall’avvocato Daniele Falagiani.

Enrico Giovannelli

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