Il Tirreno

Grosseto

«Quello spogliatoio non era un abuso» Il bagno vince al Tar

di Enrico Giovannelli

La Soprintendenza aveva bocciato un casottino a Punta Ala Il tribunale: «Si deve occupare solo di vincoli paesaggistici»

3 MINUTI DI LETTURA





CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. Anche le Soprintendenze ai beni culturali a volte si sbagliano. Il Tar della Toscana ha accolto il ricorso della società Solim srl, annullando il provvedimento che vietava la costruzione di alcuni magazzini e un alloggio per il custode, a servizio dello stabilimento Belmare di Punta Ala. La vicenda parte da lontano, quando nel 1990 la Solim srl si era vista rilasciare una concessione in sanatoria da parte del Comune di Castiglione della Pescaia per realizzare un manufatto. Nel 2005 la Solim presentava una nuova domanda per avere il permesso per ristrutturare l’immobile. Il titolo, rilasciato nel settembre del 2009 con tanto di autorizzazione ambientale comunale, era stato annullato dalla Soprintendenza ai beni ambientali che aveva giudicato la struttura abusiva.

La Solim lo aveva impugnato davanti al Tar della Toscana che rigettava il ricorso con sentenza confermata anche dal Consiglio di Stato in appello.

In particolare il Tar riteneva errata la considerazione della Soprintendenza secondo la quale tutta la struttura doveva considerarsi radicalmente abusiva, realizzata insomma sulla base di una concessione in sanatoria rilasciata senza il prescritto parere della Soprintendenza e ritenendo di non poter disapplicare un provvedimento oramai divenuto inoppugnabile.

Sempre il Tar accoglieva il motivo di ricorso con il quale si denunciava che il nuovo titolo edilizio del 2009 sarebbe stato illegittimo, in quanto emesso nonostante il parere negativo della competente Soprintendenza ai beni ambientali.

Nel 2010 la Solim presentava così una Dia (dichiarazione di inizio attività) per eseguire i lavori di ristrutturazione dell’immobile e realizzare magazzini e uno spogliatoio. Il progetto riceveva ancora una volta parere negativo da parte della Soprintendenza che si basava sempre su quanto stabilito nell’illegittimità del condono edilizio del 1990.

Il ricorso però questa volta era fondato. Come si legge nella sentenza del Tar: «Occorre premettere che il parere negativo della Soprintendenza non si fonda su considerazioni di merito relative alla compatibilità del progetto presentato con la Dia del 21 ottobre 2010 con il vincolo paesistico, ma è tutto incentrato sull’asserito accertamento giudiziale della illegittimità della concessione in sanatoria del 15 maggio 1990 dal quale si fa derivare la natura radicalmente abusiva di tutta la struttura» con la conseguente impossibilità di consentire interventi di trasformazione o modifica.

Insomma, il Tar «non ha condiviso l’impostazione giuridica seguita dal menzionato organo (la Soprintendenza, ndc). Al contrario il Tar ha stabilito che il predetto titolo edilizio, “nonostante” la sua illegittimità, deve considerarsi ancora efficace in quanto mai annullato da nessuna autorità amministrativa o giurisdizionale. Sicché, l’accertamento compiuto dalla predetta pronuncia porta a conseguenze diverse ed opposte rispetto a quelle tratte dalla Soprintendenza in quanto un provvedimento amministrativo efficace è per sua natura munito di esecutività e deve, per questo, essere considerato vincolante da ogni altra autorità amministrativa».

In pratica il Tar ha ribadito che la Soprintendenza non si poteva sostituire a una volontà del Comune, se non impugnando ogni singolo atto, cosa che non è avvenuta, e «pertanto, la sanatoria delle opere che formavano oggetto della concessione del 15 maggio del 1990 non può essere disconosciuta» così come non poteva esser disconosciuta dall’organo di tutela del vincolo.

La Soprintendenza lamenta che in tal modo «si vedrebbe sottratto il potere di esprimere il proprio parere di compatibilità in quanto il provvedimento all’epoca non le sarebbe stato trasmesso». A prescindere dalla verifica di tale affermazione, i giudici fiorentini osservano che «una volta venuto a conoscenza del predetto provvedimento, il soprintendente avrebbe avuto l’onere di impugnarlo. Cosa che, invece, non ha fatto. La Soprintendenza si è limitata a intervenire nel ricorso conclusosi con la sentenza 1471 del 2010 la quale ha ribadito la perdurante efficacia della sanatoria del 1990».

Insomma la Soprintendenza non poteva fare di “tutta un’erba un fascio”, ma anche basandosi sulla prima sentenza doveva considerare solo l’aspetto paesaggistico dell’intervento senza sindacare la validità di un condono rilasciato dal Comune.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Non lasciare decidere l'algoritmo:

scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google

L'approfondimento
Bolkestein

Spiagge, indennizzi: così verranno risarciti i balneari che perdono le aste – Come si calcola il valore da rimborsare

di Matteo Tuccini