Sicurezza
Il Tar: «Giusto revocare la concessione alle Dune»
Il Comune di Follonica vince il ricorso sull’arenile di Pratoranieri contro la Scev Che paga l’aver dato in gestione a terzi la struttura e il non aver inviato dei dati
FOLLONICA. È giusta la revoca della concessione ai gestori della spiaggia attrezzata Le Dune. Così sostiene il Tribunale amministrativo regionale che avalla la tesi sostenuta dal Comune di Follonica, chiamato in causa dai gestori della spiaggia dopo che era stata tolta loro la concessione all’uso.
Il tratto di arenile oggetto del contenzioso è a Pratoranieri, tra i bagni Oasi e Cerboli. Quella spiaggia nel 2004 venne data in concessione alla Scev Srl e a Lidia Sinni (proprietari delle particelle dunali retrostanti). Una volta attrezzato con ombrelloni e altre strutture per accogliere i bagnanti, quello spazio doveva essere messo a servizio di alberghi, villaggi o rta di Follonica non dotate di uno stabilimento balneare.
La licenza aveva però delle condizioni precise: non poteva innanzitutto essere ceduta ad altri (neppure in parte) e i gestori non potevano destinare ad altro l’arenile a loro affidato. Se non avessero rispettato gli impegni sarebbe decaduta l’autorizzazione. Questi i patti.
Tra le condizioni imposte c’era anche l’obbligo di comunicare ogni anno entro il 15 maggio agli uffici comunali le strutture ricettive del golfo a cui sarebbe stato offerto il servizio, specificando il numero di ombrelloni installati.
Nel 2010 iniziano i problemi: quell’anno non veniva comunicato nulla di quanto richiesto dal Comunale, mentre nel 2011 solamente la società Scev ha mandato al Comune i dati sollecitati, ma non nell’apposito modulo come previsto dal contratto e con l’elenco delle imprese turistiche cui avrebbe offerto il servizio, bensì senza l’indicazione né della capienza delle stesse strutture né degli ombrelloni che avrebbe installato.
Nello stesso periodo la società ha inviato agli uffici municipali una dichiarazione con cui spiegava di aver affidato alcune attività alla Geomare srl, soggetto non presente nella concessione. Nel 2012 considerati i fatti il Comune decideva di far decadere l’accordo: la mancanza dei documenti richiesti e la subconcessione a terzi sono stati i motivi della revoca dei permessi.
I gestori, però, non hanno preso bene la decisione del municipio e sono ricorsi al tribunale amministrativo. «In particolare, per quanto riguarda la mancata presentazione della comunicazione delle strutture turistiche che avrebbero usufruito del servizio di spiaggia, secondo i ricorrenti, l’amministrazione avrebbe sanzionato con la decadenza della concessione la violazione meramente formale della presentazione tardiva della prescritta dichiarazione – si legge nella sentenza –. Inoltre, la contestazione del Comune circa il mancato elenco da parte di Sinni sia per il 2010 che per il 2011 sarebbe priva di fondamento visto che la concessione è cointestata, per cui la presentazione delle dichiarazioni da parte di Scev (seppur tardive) avrebbe integralmente assolto all’obbligo».
Quanto, poi, all’affidamento alla Geomare srl dei servizi di spiaggia, i ricorrenti contestano che vi sia stata solo una “sostituzione” nel godimento della concessione; ancora nel ricorso si legge che gli affittuari sostengono che prima di togliere loro l’affidamento dell’arenile il Comune avrebbe dovuto pronunciarsi sulla richiesta di divisione dell’autorizzazione da loro inviata nel dicembre 2011: la stessa escluderebbe l’accusa di subconcessione a terzi. Le risposte del Comune alle accuse dei ricorrenti hanno invece soddisfatto i giudici che hanno rigettato il ricorso dando ragione all’ente: la concessione è decaduta per validi motivi.
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