Il Tirreno

Grosseto

giudice del lavoro

«Nullo il licenziamento di Zazzeri»

Ams condannata: atteggiamento discriminatorio e ritorsivo

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CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. Il licenziamento di Enrico Zazzeri di un anno fa da parte della Multiservizi di Castiglione della Pescaia «non può che ritenersi nullo in quanto determinato esclusivamente da motivo discriminatorio e ritorsivo». Lo scrive il giudice del lavoro Antonella Casoli che ha accolto il ricorso del dipendente pluri-licenziato dall’azienda: una prima volta nel gennaio 2012, una seconda (dopo essere stato reintegrato - ma con mansioni diverse) nel dicembre dello stesso anno e una terza nel febbraio 2013.

Il giudice ha dichiarato la nullità del licenziamento; ha ordinato alla Ams di reintegrare Zazzeri nel posto di lavoro con assegnazione a mansioni riconducibili al livello di inquadramento; ha condannato l’azienda al pagamento delle retribuzioni dal giorno del licenziamento e al versamento dei contributi, oltre delle spese di lite (Zazzeri era assistito dall’avvocato Muratori).

Nell’ordinanza, il giudice ripercorre la travagliata storia lavorativa di Zazzeri che dalle mansioni cimiteriali era passato, dopo la reintegra dopo il primo licenziamento, al servizio di igiene urbana «che l’azienda ben sapeva sarebbe passato ad altro gestore con l’inizio del 2013, e nonostante le mansioni cimiteriali da lui svolte sino al licenziamento sia state mantenute in capo all’Ams e assegnate ad altri dipendenti». La dottoressa Casoli ritiene che l’azienda abbia tenuto un chiaro intento vessatorio e ritorsivo al momento della riassunzione imposta dal giudice, «una strategia volta a liberarsi del lavoratore assegnanfolo, in sede di reintegra, a un ruolo prima inesistene e appositamente creato nell’ambito di un servizio che di lì a poco sarebbe cessato per cambio appalto». L’Ams ha «soppresso il posto di lavoro sino ad allora ricoperto dal ricorrente, ripartendo le mansioni tra altri due dipendenti», e ha poi «inteso creare una nuova posizione lavorativa, quella di responsabile dei servizi di igiene urbana, sino ad allora inesistente, assegnandola al ricorrente». «Strumentali» vengono definite dal giudice le decisioni dell’azienda; «immotivato» e «indiziante di una volontà ritorsiva» il rifiuto «di assegnare il ricorrente alle mansioni precedentemente svolte», visto anche che le attività cimiteriali sono rimaste alla Ams e non sono passati al Comune; «non appetibile» la proposta di permanenza in azienda con mansioni di operaio di 3° livello (a fronte del 6° di inquadramento). Non provato il peggioramento della situazione economico-finanziaria tale da imporre il licenziamento. (p.s.)

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